Art. 2.
  I  soggetti  beneficiari  di  cui  al  precedente  articolo  devono
conservare,  ai  fini della successiva presentazione con le modalita'
stabilite con il  decreto  previsto  al  comma  3  dell'art.  13  del
decreto-legge  27  aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  per  ogni  veicolo  autorizzato,
fotocopia  autenticata  della  carta  di circolazione, dalla quale si
desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per  conto
di  terzi  e  l'avvenuta  revisione  del  veicolo  oggetto del titolo
autorizzativo medesimo, nonche'  fotocopia  autenticata  documentante
l'avvenuto  versamento  della  tassa  di  possesso  per  il  medesimo
veicolo.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 13, comma 3, del D.L.  n.  90/1990,
          e'  il  seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo
          si applicano  dai  versamenti  delle  imposte  sui  redditi
          dovuti  a  titolo  di  acconto  per il periodo d'imposta in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
          L'eccedenza del credito di imposta determinata ai sensi del
          comma  2  e non assorbita in sede di versamento della prima
          rata di tali acconti puo' essere scomputata, oltre  che  in
          sede  di  versamento della seconda rata degli acconti e del
          saldo, anche in occasione dei versamenti  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto da effettuare successivamente al 1› giugno
          1990. Con decreto del Ministro delle finanze,  di  concerto
          con  il  Ministro  del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto, sono stabilite le modalita'
          per la esposizione  nella  dichiarazione  dei  redditi  del
          credito  di  imposta  utilizzato,  nonche'  per  i relativi
          controlli e per le comunicazioni al  Ministero  del  tesoro
          per le conseguenti contabilizzazioni".