Art. 2. I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione con le modalita' stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per ogni veicolo autorizzato, fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonche' fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 90/1990, e' il seguente: "3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1 giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni".