Art. 3. 1. Il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo e' quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di veicoli individuati dalle lettere d), e), f), g) ed h) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, come di seguito specificato: autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi L. 810.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi " 1.680.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi " 4.800.000 autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi " 8.200.000 2. Per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso. 3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1, viene ridotto alla misura del trenta per cento (30%) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1 nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1991. 4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del trenta per cento (30%) e' presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.670.000, L. 5.650.000, L. 16.100.000 e L. 27.360.000 ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3,5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio. 5. I soggetti beneficiari che hanno piu' veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti imputabile a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati. 6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in disponibilita' anche veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti, la cifra forfettaria di L. 2.670.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale.