Art. 3.
  1. Il credito massimo di imposta attribuibile per  ciascun  veicolo
e'  quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di
veicoli individuati dalle lettere d), e), f), g) ed h)  dell'art.  26
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 393/1959, come di
seguito specificato:
   autoveicoli per trasporto di cose di massa
complessiva a pieno carico non superiore
a 6.000 chilogrammi                                   L.   810.000
   autoveicoli per trasporto di cose di massa
complessiva a pieno carico superiore a 6.000
chilogrammi ma non superiore a 11.500
chilogrammi                                           "  1.680.000
   autoveicoli per trasporto di cose di massa
complessiva a pieno carico superiore a 11.500
chilogrammi ma non superiore a 24.000
chilogrammi                                           "  4.800.000
   autoveicoli per trasporto di cose di massa
superiore a 24.000 chilogrammi                        "  8.200.000
  2. Per i trattori stradali in corrispondenza  dei  quali  l'impresa
non  ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno
o  autoarticolato,  deve  essere  computato  il  peso   rimorchiabile
indicato per il trattore stesso.
  3.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al precedente comma 1, viene
ridotto alla misura del  trenta  per  cento  (30%)  della  spesa  per
gasolio   e   lubrificanti,   effettivamente   sostenuta,   al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti  beneficiari,
di  cui  al  precedente  art. 1 nelle dichiarazioni dei redditi delle
persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1991.
  4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali  il  credito
di imposta deve essere ridotto alla misura del trenta per cento (30%)
e'  presa  a  base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti
attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente
la somma minima di L. 2.670.000, L. 5.650.000,  L.  16.100.000  e  L.
27.360.000   ottenibile  sulla  base  di  un  chilometraggio,  sempre
riferito alle quattro distinte categorie di veicoli,  rispettivamente
di 8, 6, 3,5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio.
  5. I soggetti beneficiari che hanno piu' veicoli, anche se di massa
diversa,  ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare la
spesa di gasolio e lubrificanti  imputabile  a  ciascun  veicolo,  si
potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti
previsti  dal  presente  decreto,  se  la spesa globalmente da questi
sostenuta   per   l'acquisto   di   gasolio   e   lubrificanti    sia
rispettivamente  pari  o  superiore ovvero inferiore alla somma delle
spese teoriche di cui al precedente comma, in  relazione  ai  diversi
veicoli utilizzati.
  6.  I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in
disponibilita' anche veicoli di peso complessivo a pieno  carico  non
superiore  a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale
sostenuta  per  l'acquisto  di  gasolio  e  lubrificanti,  la   cifra
forfettaria  di  L.  2.670.000  per  ciascun  veicolo  non ammesso al
beneficio fiscale.