Art. 2.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  puo'  essere  revocata  per
sopravvenuta  carenza  dei requisiti richiesti o per violazione delle
norme di comportamento nell'esercizio delle attivita'  di  controllo,
previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.
  Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA