Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attivita' di controllo, previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: FONTANA