Art. 2.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  puo'  essere  revocata  per
sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per  violazione  delle
norme  di  comportamento  nell'esercizio delle attivita' di controllo
previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie, in materia.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA