Art. 2.
  Relativamente ai corsi statali, motivate richieste dei provveditori
agli   studi,   riguardanti  il  medesimo  biennio  1993-95,  saranno
puntualmente esaminate e valutate esclusivamente sulla  base  di  una
documentata carenza di docenti specializzati nell'ambito territoriale
di competenza.