Art. 3.
  1. Per le cessioni a titolo oneroso di mezzi  di  trasporto  nuovi,
spediti  o trasportati in altro Stato membro, effettuate dai soggetti
di  cui  all'art.  1,  l'atto  relativo   alla   cessione   o   altra
documentazione  equipollente  deve contenere, oltre agli elementi che
consentono l'individuazione del mezzo di trasporto, al  corrispettivo
della  cessione e ai dati anagrafici del cessionario, anche il numero
di identificazione di quest'ultimo attribuito dallo Stato  membro  di
appartenenza,  qualora  l'acquisto venga effettuato nell'esercizio di
imprese, arti o professioni.