Art. 3. 1. Per le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati in altro Stato membro, effettuate dai soggetti di cui all'art. 1, l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente deve contenere, oltre agli elementi che consentono l'individuazione del mezzo di trasporto, al corrispettivo della cessione e ai dati anagrafici del cessionario, anche il numero di identificazione di quest'ultimo attribuito dallo Stato membro di appartenenza, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio di imprese, arti o professioni.