Art. 4.
  1. Per le cessioni dei mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo
precedente, i  cedenti  possono  chiedere  il  rimborso  dell'imposta
compresa  nel prezzo di acquisto ovvero dell'imposta assolta o pagata
per la loro acquisizione o importazione.
  2.  A  tal  fine,   entro   il   sessantesimo   giorno   successivo
all'effettuazione  dell'operazione,  gli  anzidetti  soggetti debbono
presentare direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore  aggiunto
competente   in   relazione   al  loro  domicilio  fiscale,  apposita
richiesta, in duplice copia, redatta su stampato conforme al  modello
allegato  al  presente  decreto.  L'ufficio  interessato  ne rilascia
ricevuta sulla copia riservata al contribuente.
  3.  Nella  richiesta  devono  essere  indicati,   oltre   ai   dati
identificativi dei soggetti tra i quali e' intervenuta l'operazione e
del   mezzo  di  trasporto  ceduto,  anche  l'ammontare  dell'imposta
compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per l'acquisizione
o importazione del mezzo  di  trasporto  nuovo,  nonche'  l'ammontare
dell'imponibile  relativo  alla  cessione  e dell'imposta che sarebbe
applicata se la cessione fosse effettuata nel territorio dello Stato.
Deve  essere  altresi'  indicata  l'imposta  richiesta  a   rimborso,
corrispondente  al minor importo tra l'imposta sull'acquisto e quella
applicabile sulla cessione.
  4. Alla richiesta debbono essere allegati il  documento  attestante
l'avvenuto  pagamento  dell'imposta  all'atto  dell'acquisizione  del
mezzo di trasporto nuovo e  la  copia  del  documento  relativo  alla
cessione  del  mezzo  medesimo, corredata di copia della richiesta di
annotazione di trasferimento  di  proprieta',  presentata  all'organo
competente.