Art. 4. 1. Per le cessioni dei mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo precedente, i cedenti possono chiedere il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto ovvero dell'imposta assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. 2. A tal fine, entro il sessantesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, gli anzidetti soggetti debbono presentare direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al loro domicilio fiscale, apposita richiesta, in duplice copia, redatta su stampato conforme al modello allegato al presente decreto. L'ufficio interessato ne rilascia ricevuta sulla copia riservata al contribuente. 3. Nella richiesta devono essere indicati, oltre ai dati identificativi dei soggetti tra i quali e' intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto, anche l'ammontare dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per l'acquisizione o importazione del mezzo di trasporto nuovo, nonche' l'ammontare dell'imponibile relativo alla cessione e dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse effettuata nel territorio dello Stato. Deve essere altresi' indicata l'imposta richiesta a rimborso, corrispondente al minor importo tra l'imposta sull'acquisto e quella applicabile sulla cessione. 4. Alla richiesta debbono essere allegati il documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'atto dell'acquisizione del mezzo di trasporto nuovo e la copia del documento relativo alla cessione del mezzo medesimo, corredata di copia della richiesta di annotazione di trasferimento di proprieta', presentata all'organo competente.