Art. 6.
  1.  Ai  fini  dell'immatricolazione,  dell'iscrizione  in  pubblici
registri  o dell'emanazione di provvedimenti equipollenti, relativi a
mezzi di trasporto nuovi,  oggetto  di  acquisto  intracomunitario  a
titolo  oneroso,  i  soggetti di cui all'art. 1 devono consegnare, ai
pubblici uffici competenti all'emanazione dei suddetti provvedimenti,
copia  della  quietanza   del   pagamento   dell'imposta   rilasciata
dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
  2.  Agli  effetti del comma precedente, i soggetti che acquistano i
mezzi di trasporto nuovi  nell'esercizio  di  imprese  o  di  arti  e
professioni devono consegnare ai predetti pubblici uffici copia della
fattura  emessa  dal cedente comunitario o, in mancanza della stessa,
copia  dell'atto  relativo  alla  cessione  o  altra   documentazione
equipollente, numerata e integrata a norma dell'art. 46, comma 1, del
decreto-legge   31   dicembre   1992,  n.  513,  dichiarata  conforme
dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente.
  3. Qualora i mezzi di trasporto nuovi,  trasportati  o  spediti  da
altro  Stato membro, vengano acquistati a titolo gratuito, i soggetti
di cui ai commi precedenti devono presentare all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, competente in relazione al domicilio fiscale, la
dichiarazione di cui all'art. 1, nella quale deve essere  specificato
che  l'acquisto  e'  avvenuto  a titolo gratuito, allegando copia del
documento  di  acquisto,  dichiarata  conforme  dall'ufficio  stesso.
L'ufficio   rilascia  copia  della  dichiarazione,  che  deve  essere
consegnata ai pubblici uffici ai fini dell'immatricolazione.