Art. 6. 1. Ai fini dell'immatricolazione, dell'iscrizione in pubblici registri o dell'emanazione di provvedimenti equipollenti, relativi a mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, i soggetti di cui all'art. 1 devono consegnare, ai pubblici uffici competenti all'emanazione dei suddetti provvedimenti, copia della quietanza del pagamento dell'imposta rilasciata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Agli effetti del comma precedente, i soggetti che acquistano i mezzi di trasporto nuovi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni devono consegnare ai predetti pubblici uffici copia della fattura emessa dal cedente comunitario o, in mancanza della stessa, copia dell'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente, numerata e integrata a norma dell'art. 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, dichiarata conforme dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. 3. Qualora i mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro, vengano acquistati a titolo gratuito, i soggetti di cui ai commi precedenti devono presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, competente in relazione al domicilio fiscale, la dichiarazione di cui all'art. 1, nella quale deve essere specificato che l'acquisto e' avvenuto a titolo gratuito, allegando copia del documento di acquisto, dichiarata conforme dall'ufficio stesso. L'ufficio rilascia copia della dichiarazione, che deve essere consegnata ai pubblici uffici ai fini dell'immatricolazione.