Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per le immatricolazioni, iscrizioni in pubblici registri o emanazioni di provvedimenti equipollenti relativi ad acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, posti in essere dal 1 gennaio 1993 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1 debbono effettuare i prescritti adempimenti entro trenta giorni dalla data stessa. Roma, 19 gennaio 1993 Il Ministro: GORIA