Art. 7.
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Per  le  immatricolazioni,  iscrizioni  in  pubblici registri o
emanazioni  di  provvedimenti  equipollenti  relativi   ad   acquisti
intracomunitari  di  mezzi di trasporto nuovi, posti in essere dal 1›
gennaio 1993 sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i soggetti di cui all'art. 1 debbono effettuare i prescritti
adempimenti entro trenta giorni dalla data stessa.
   Roma, 19 gennaio 1993
                                                   Il Ministro: GORIA