Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,   le  aziende  di  credito  e  loro  istituti  centrali  di
categoria, nonche' le societa' d'intermediazione  mobiliare  iscritte
all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art.  3 della legge
2  gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei punti
a), b) e c)  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  medesima.  Detti
operatori  partecipano  in  proprio  e  per  conto  di terzi. Possono
altresi' partecipare gli operatori di  cui  all'art.  7  del  decreto
ministeriale   31  dicembre  1990  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.