IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico della legge comunale e provinciale,  approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;
  Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art.
32;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visto il parere del Consiglio superiore di Sanita' sulla profilassi
della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;
  Visto  il  decreto  7  luglio  1992  concernente   la   produzione,
l'acquisto   e   la  distribuzione  dei  vaccini  per  le  profilassi
immunizzanti obbligatorie degli animali,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1992;
  Visto  il  decreto  8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento
delle  prestazioni  veterinarie  per  l'attuazione  delle  profilassi
vaccinali  obbigatorie  contro  malattie  infettive e diffusive degli
animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988;
  Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguadante le profilassi
vaccinali obbligatorie, procedure  amministrative  contabili  per  la
liquidazione delle prestazioni veterinarie;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;
  Vista  la  circolare  n.  29  del  25 luglio 1992: applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 219;
  Ritenuta l'esigenza di adottare misure  profilattiche  urgenti  per
fronteggiare  il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei
Paesi confinanti con l'Italia ed in particolare con  alcune  province
della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Attesa  quindi  la necessita' di conferire uno stato immunitario ai
cani ed agli  animali  domestici  presenti  nelle  zone  maggiormente
esposte al rischio di contagio;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e' resa obbligatoria la
vaccinazione antirabbica precontagio  dei  cani,  dei  bovini,  degli
ovini,  dei  caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio
del contagio dell'infezione rabbica.
  2. Le competenti autorita' sanitarie delle regioni Piemonte,  Valle
d'Aosta,  Liguria,  Lombardia,  Veneto  e  delle province autonome di
Bolzano e di Trento  possono  rendere  obbligatoria  la  vaccinazione
antirabbica  precontagio  degli  animali  delle suddette specie nelle
zone eventualmente esposte al rischio del contagio  per  la  presenza
della  rabbia  silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio
nazionale.
  3.  Le competenti autorita' delle regioni e province autonome indi-
cate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del  rischio
del  contagio,  individuano  le  zone,  stabilendone l'ampiezza nelle
quali deve essere effettuata al vaccinazione antirabbica precontagio.
Con lo  stesso  provvedimento,  determinano,  altresi',  l'esecuzione
della  vaccinazione  antirabbica  per  gli  animali non vaccinati nel
periodo di cui al  successivo  art.  2  in  quanto  non  in  eta'  di
vaccinazione   e   per   le  stesse  specie  che  vengano  introdotte
successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.