IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503; Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto il parere del Consiglio superiore di Sanita' sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981; Visto il decreto 7 luglio 1992 concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1992; Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbigatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988; Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguadante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119; Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992: applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 219; Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in particolare con alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia; Attesa quindi la necessita' di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio di contagio; Ordina: Art. 1. 1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia e' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabbica. 2. Le competenti autorita' sanitarie delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e delle province autonome di Bolzano e di Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale. 3. Le competenti autorita' delle regioni e province autonome indi- cate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza nelle quali deve essere effettuata al vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresi', l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in eta' di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.