Art. 2.
  1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma,  avere  inizio
il 1› aprile per concludersi il 31 luglio 1993.
  2.  La  data  di  inizio e quella di completamento degli interventi
vaccinali  puo'  essere  anticipata  o  differita   per   particolari
necessita'  profilattiche  o di ordine tecnico-organizzativo, dandone
tempestiva  segnalazione  al  Ministero  della  sanita'  -  Direzione
generale dei servizi veterinari.