Art. 5.
  1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti  articoli  sono  effettuate
dai  veterinari  delle unita' sanitarie locali o da veterinari liberi
professionisti  appositamente  autorizzati  dall'autorita'  sanitaria
competente per territorio.
  2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del
vaccino  antirabbico,  le  regioni,  le province autonome e le unita'
sanitarie locali,  ciascuno  per  la  parte  di  propria  competenza,
provvedono,  in  conformita'  delle  disposizioni  di  cui ai decreti
ministeriali 1› luglio 1989 e 8 agosto 1988,  n.  476,  citati  nelle
premesse.
  3. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati
alle  regioni  e  province  autonome  sul  cap. 5941 del bilancio del
Ministero del tesoro,  esercizio  finanziario  1993,  concernente  il
Fondo sanitario nazionale.