Art. 6.
  1. I  proprietari  dei  cani  che  non  intendano  avvalersi  delle
prestazioni  vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al
precedente  art.  5,   possono   rivolgersi   ad   altri   veterinari
regolarmente   iscritti   all'albo   professionale  ed  appositamente
autorizzati dalla competente autorita' sanitaria.
  2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del  vaccino  e  la
prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.