Art. 6. 1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5, possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorita' sanitaria. 2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.