Art. 10.
                  Ammontare massimo dell'indennita'
  1.   L'ammontare   massimo   dell'indennita'  erogabile  a  ciascun
imbarcato   e'   determinato   per   ciascun   tipo   di   iniziativa
(ricostruzione   e   riparazione)  sulla  base  della  disponibilita'
complessiva rapportata al numero delle domande ritenute ammissibili.