Art. 2.
  1. La domanda di ammissione ai contributi di cui al precedente art.
1   deve   essere   presentata   dall'armatore   o  dal  proprietario
dell'imbarcazione  distrutta  o  danneggiata   o   dal   proprietario
dell'impianto  di  acquacoltura  danneggiato in duplice copia, di cui
una in carta legale.
  2. La domanda, corredata della documentazione di cui al  successivo
art. 3, deve essere presentata al Ministero della marina mercantile -
Direzione  generale  della  pesca - Viale dell'Arte, 16 - Roma, entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto.  La
firma  in  calce  alla  domanda  deve  essere autenticata ai sensi di
legge.
  3. Si considerano presentate in tempo utile le  domande  inviate  a
mezzo  del  servizio  postale  entro  il termine di cui al precedente
comma 2.