Art. 2. 1. La domanda di ammissione ai contributi di cui al precedente art. 1 deve essere presentata dall'armatore o dal proprietario dell'imbarcazione distrutta o danneggiata o dal proprietario dell'impianto di acquacoltura danneggiato in duplice copia, di cui una in carta legale. 2. La domanda, corredata della documentazione di cui al successivo art. 3, deve essere presentata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca - Viale dell'Arte, 16 - Roma, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi di legge. 3. Si considerano presentate in tempo utile le domande inviate a mezzo del servizio postale entro il termine di cui al precedente comma 2.