Art. 4. Ammontare massimo del contributo 1. Il limite massimo di contributo erogabile per ciascun tipo di iniziativa e' determinato sulla base della disponibilita' complessiva, rapportata all'ammontare della spesa ritenuta complessivamente ammissibile rispettivamente per la ricostruzione e la riparazione delle unita' da pesca e per la riparazione degli impianti di acquacoltura.