Art. 4.
                  Ammontare massimo del contributo
  1.  Il  limite  massimo di contributo erogabile per ciascun tipo di
iniziativa   e'   determinato   sulla   base   della   disponibilita'
complessiva,    rapportata   all'ammontare   della   spesa   ritenuta
complessivamente ammissibile rispettivamente per la  ricostruzione  e
la  riparazione  delle  unita'  da  pesca  e per la riparazione degli
impianti di acquacoltura.