Art. 5. Concessione del contributo e corresponsione degli anticipi 1. Il Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato previsto dall'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, dispone con proprio decreto: 1) la concessione del contributo, determinandone l'ammontare secondo i criteri di cui al precedente art. 4; 2) il termine di ultimazione per la realizzazione del progetto. 2. Tale termine non puo' superare i diciotto mesi; esso puo' essere prorogato, per una sola volta, per motivi riconosciuti validi dal Ministero. 3. Allo scopo di consentire la necessaria disponibilita' dei mezzi finanziari occorrenti per la ricostruzione e la riparazione delle unita' di cui al precedente articolo 1, il Ministero puo' disporre, all'atto della concessione del contributo, l'erogazione di un anticipo per un ammontare non superiore al 30% del contributo assegnato. 4. In relazione allo stato di avanzamento tecnico dei lavori di ricostruzione e di riparazione pari almeno al 50%, attestato dal R.I.N.A., il Ministero puo' disporre l'erogazione di un'ulteriore quota per un ammontare complessivo comunque non superiore al 70% del contributo concesso. 5. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 sono garantite ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165.