Art. 5.
     Concessione del contributo e corresponsione degli anticipi
  1.  Il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentito il parere del
comitato previsto dall'art. 23 della legge 17 febbraio 1982,  n.  41,
dispone con proprio decreto:
   1)  la  concessione  del  contributo,  determinandone  l'ammontare
secondo i criteri di cui al precedente art. 4;
   2) il termine di ultimazione per la realizzazione del progetto.
  2. Tale termine non puo' superare i diciotto mesi; esso puo' essere
prorogato, per una sola volta, per  motivi  riconosciuti  validi  dal
Ministero.
  3.  Allo scopo di consentire la necessaria disponibilita' dei mezzi
finanziari occorrenti per la ricostruzione  e  la  riparazione  delle
unita'  di  cui al precedente articolo 1, il Ministero puo' disporre,
all'atto  della  concessione  del  contributo,  l'erogazione  di   un
anticipo  per  un  ammontare  non  superiore  al  30%  del contributo
assegnato.
  4. In relazione allo stato di avanzamento  tecnico  dei  lavori  di
ricostruzione  e  di  riparazione  pari  almeno al 50%, attestato dal
R.I.N.A., il Ministero puo'  disporre  l'erogazione  di  un'ulteriore
quota  per un ammontare complessivo comunque non superiore al 70% del
contributo concesso.
  5. Le somme corrisposte a titolo  di  anticipazione  ai  sensi  dei
precedenti  commi  3  e 4 sono garantite ai sensi dell'art. 17, primo
comma, della legge 17 febbraio 1982, n.  41,  come  modificato  dalla
legge 10 febbraio 1992, n. 165.