Art. 7. Concorso di benefici 1. Il contributo concesso in base alle disposizioni del presente capo non e' cumulabile con altri benefici allo stesso titolo erogati dalla Comunita' economica europea, dallo Stato e da altri enti pubblici nazionali. 2. A tal fine i soggetti di cui al precedente art. 2 sono tenuti a produrre, a corredo della domanda di saldo di cui al precedente art. 6, dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non aver ottenuto alcun beneficio per lo stesso titolo di cui all'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505.