Art. 7.
                        Concorso di benefici
  1.  Il  contributo  concesso in base alle disposizioni del presente
capo non e' cumulabile con altri benefici allo stesso titolo  erogati
dalla  Comunita'  economica  europea,  dallo  Stato  e  da altri enti
pubblici nazionali.
  2. A tal fine i soggetti di cui al precedente art. 2 sono tenuti  a
produrre,  a corredo della domanda di saldo di cui al precedente art.
6, dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di
non aver ottenuto  alcun  beneficio  per  lo  stesso  titolo  di  cui
all'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505.