Art. 2. Le raffinerie e i depositi doganali/SIF che immettono al consumo prodotti petroliferi finiti nel territorio nazionale possono convertire quota parte delle proprie scorte-prodotti in greggio secondo i criteri fissati dall'art. 1 e possono altresi' trasferire tali quote di greggio e/o semilavorati presso altri impianti di raffinazione e/o presso depositi doganali abilitati allo stoccaggio di tali prodotti, dandone tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.