Art. 2.
  Le raffinerie e i depositi doganali/SIF che  immettono  al  consumo
prodotti   petroliferi   finiti   nel  territorio  nazionale  possono
convertire quota  parte  delle  proprie  scorte-prodotti  in  greggio
secondo  i  criteri fissati dall'art. 1 e possono altresi' trasferire
tali quote di greggio  e/o  semilavorati  presso  altri  impianti  di
raffinazione  e/o  presso depositi doganali abilitati allo stoccaggio
di tali  prodotti,  dandone  tempestiva  comunicazione  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.