Art. 5. A decorrere dalla data del presente decreto, e per tutto l'anno 1993, presso ciascuna struttura situata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise ed Umbria ed assoggettata ad un obbligo di scorta di prodotti finiti derivante dalle immissioni sul mercato interno, non e' consentito, senza l'esplicita autorizzazione prevista dal successivo art. 7, il trasferimento delle scorte di prodotti finiti di categoria A in misura superiore al 60% dell'obbligo di scorta di detta categoria, al di fuori dell'area costituita dalle regioni sopra indi- cate.