Art. 5.
  A decorrere dalla data del presente decreto,  e  per  tutto  l'anno
1993, presso ciascuna struttura situata nelle regioni Lazio, Abruzzo,
Molise  ed Umbria ed assoggettata ad un obbligo di scorta di prodotti
finiti  derivante  dalle  immissioni  sul  mercato  interno,  non  e'
consentito,  senza l'esplicita autorizzazione prevista dal successivo
art. 7, il trasferimento delle scorte di prodotti finiti di categoria
A in  misura  superiore  al  60%  dell'obbligo  di  scorta  di  detta
categoria, al di fuori dell'area costituita dalle regioni sopra indi-
cate.