Art. 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare singoli impianti, sentito il Comitato, a trasferire al di fuori dell'area di cui all'art. 5, scorte di prodotti finiti della categoria A, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, purche' sia salvaguardata la disponibilita' globale nell'ambito dell'area stessa, di una scorta pari ad almeno il 40% dell'obbligo dei prodotti della stessa categoria in detta area.