Art. 7.
  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  puo'
autorizzare singoli impianti, sentito il Comitato, a trasferire al di
fuori  dell'area  di  cui all'art. 5, scorte di prodotti finiti della
categoria A, in deroga alle disposizioni di cui all'art.  5,  purche'
sia  salvaguardata  la  disponibilita'  globale nell'ambito dell'area
stessa, di una scorta pari ad almeno il 40% dell'obbligo dei prodotti
della stessa categoria in detta area.