Art. 8. I trasferimenti dell'area predetta degli obblighi di scorta dei prodotti di categoria A che si rendessero necessari per motivi particolari e per periodi di tempo limitati e comunque non superiori a mesi sei potranno essere assentiti in deroga, direttamente dalla Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con procedura d'urgenza.