Art. 8.
  I trasferimenti dell'area predetta degli  obblighi  di  scorta  dei
prodotti  di  categoria  A  che  si  rendessero  necessari per motivi
particolari e per periodi di tempo limitati e comunque non  superiori
a  mesi  sei  potranno essere assentiti in deroga, direttamente dalla
Direzione   generale   delle   fonti   di   energia   del   Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  con  procedura
d'urgenza.