LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; Visti gli articoli 13 e 24, comma 1, del regolamento approvato con propria delibera n. 5553 del 14 novembre 1991; Delibera: 1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti valori mobiliari diversi dalle obbligazioni non convertibili quotati in borsa, ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto o nei mercati di cui all'art. 20, commi 4 e 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono informare la Consob delle operazioni di compravendita a termine fermo e a premio aventi ad oggetto tali valori mobiliari o diritti di opzione ad essi relativi nonche' valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei suddetti mercati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare o sottoscrivere detti valori mobiliari: a) effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso; b) effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da soggetti appartenenti al gruppo stesso. 2. Ai fini della presente delibera, si considerano appartenenti al gruppo cui appartengono emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati di cui al paragrafo 1 i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, controllano tali emittenti, ne sono controllati ovvero sono controllati dallo stesso soggetto che controlla gli emittenti stessi, intendendosi il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 3. Non devono essere comunicate alla Consob a norma della presente delibera: a) le operazioni effettuate tra i soggetti di cui al paragrafo 1 fuori dai mercati ivi indicati; b) le operazioni di acquisto o di sottoscrizione effettuate esercitando diritti di acquisto o di sottoscrizione, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da valori mobiliari di proprieta'; c) le operazioni conseguenti all'esercizio della facolta' di ritirare o consegnare rinveniente da precedenti operazioni di compravendita a termine a premio. 4. I soggetti capigruppo, con riferimento alle operazioni di cui al paragrafo 1 effettuate in ciascuna giornata, devono inviare alla Consob comunicazioni scritte contenenti le informazioni di cui agli schemi A e B allegati alla presente delibera e redatte in conformita' agli schemi stessi. Per ciascun valore mobiliare e per ciascun soggetto che ha effettuato operazioni devono essere inviate separate comunicazioni. 5. Le comunicazioni possono essere inviate alla Consob anche a mezzo telex o telefax e devono comunque pervenire alla Consob stessa entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione. Ove la comunicazione sia effettuata a mezzo lettera, sulla relativa busta deve essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991. Analogo riferimento deve essere contenuto nella parte iniziale del telex o del telefax. 6. Con delibera della Consob potranno essere stabilite speciali modalita' di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 che prevedano il ricorso a sistemi elettronici di trasmissione dati o a supporti magnetici. 7. Le comunicazioni di cui al paragrafo 4 possono essere effettuate, su delega, dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 che hanno posto in essere le operazioni e che assumono la responsabilita' delle relative comunicazioni. 8. Qualora il quantitativo di ciascuna categoria di valori mobiliari di cui al paragrafo 1 complessivamente negoziato in un mese solare dai soggetti ivi indicati ecceda il 25 per cento del quantitativo medio scambiato mensilmente nel semestre precedente nel mercato in cui i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni, i soggetti capigruppo devono informare il pubblico delle operazioni effettuate nel mese stesso. Ai fini del computo del quantitativo dei valori mobiliari negoziati nel mese, non si tiene conto di quelli oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 3 mentre si tiene conto dei titoli compravenduti a premio ancorche' la facolta' non sia stata ancora esercitata ovvero il premio sia stato abbandonato. 9. Nel caso di cui al precedente paragrafo, i soggetti capigruppo devono diffondere presso il pubblico, entro cinque giorni lavorativi dalla fine del mese in cui si sono verificate le condizioni ivi previste, un comunicato contenente le informazioni di cui allo schema C allegato alla presente delibera e redatto in conformita' allo schema stesso, con le modalita' di cui all'art. 17, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991. Copia del comunicato deve essere inviata, negli stessi termini alla Consob. 10. La presente delibera sara' inviata agli organi locali di borsa, che ne cureranno la diffusione nei modi d'uso, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore a partire dal 1 marzo 1993. Dalla stessa data e' abrogata la delibera della Consob n. 2681 del 28 gennaio 1987. Roma, 7 gennaio 1993 Il presidente: BERLANDA