Art. 2.
  L'introduzione  nel  territorio  nazionale  di animali della specie
bovina provenienti dai  Paesi  indicati  all'art.  1  e'  autorizzata
soltanto quando gli animali:
   a)  provengono da allevamenti dichiarati indenni da leucosi bovina
enzootica dalle autorita' veterinarie  del  Paese  speditore  e  sono
stati  sottoposti  nei  trenta  giorni precedenti l'esportazione, con
esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della  leucosi
bovina enzootica;
  oppure
   b)  sono destinati alla produzione della carne, hanno una eta' non
superiore a trenta mesi,  provengono  da  allevamenti  nei  quali  si
applica  un  programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina
enzootica e nei quali per almeno due anni non  e'  stato  riscontrato
alcun  indizio  di  tale  malattia,  e  recano  un marchio indelebile
conforme all'allegato E;
oppure
   c) provengono da allevamenti nei quali  si  applica  un  programma
nazionale  di  eradicazione  della  leucosi  bovina  enzootica,  sono
inviati  direttamente  al  macello  e  macellati  entro  tre   giorni
lavorativi dalla data del loro arrivo.
  Gli   animali   di   cui   al   punto   b)  devono  essere  inviati
all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario e ivi tenuti  in
locali  separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano
del  medesimo  stato  sanitario,  sotto  osservazione  da  parte  del
servizio  veterinario  della  Unita'  sanitaria locale competente per
territorio fino alla  loro  macellazione.  L'inoltro  al  macello  di
destinazione dovra' avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.