Art. 2. L'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina provenienti dai Paesi indicati all'art. 1 e' autorizzata soltanto quando gli animali: a) provengono da allevamenti dichiarati indenni da leucosi bovina enzootica dalle autorita' veterinarie del Paese speditore e sono stati sottoposti nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica; oppure b) sono destinati alla produzione della carne, hanno una eta' non superiore a trenta mesi, provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica e nei quali per almeno due anni non e' stato riscontrato alcun indizio di tale malattia, e recano un marchio indelebile conforme all'allegato E; oppure c) provengono da allevamenti nei quali si applica un programma nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica, sono inviati direttamente al macello e macellati entro tre giorni lavorativi dalla data del loro arrivo. Gli animali di cui al punto b) devono essere inviati all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario e ivi tenuti in locali separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano del medesimo stato sanitario, sotto osservazione da parte del servizio veterinario della Unita' sanitaria locale competente per territorio fino alla loro macellazione. L'inoltro al macello di destinazione dovra' avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.