Art. 3.
  Gli  animali  della  specie  bovina  e  suina provenienti dai Paesi
elencati  all'art.  1  devono  essere  posti  in  isolamento,   sotto
sorveglianza  veterinaria ufficiale del Paese di origine, dal momento
della prima prova eventualmente prevista  per  essi  dai  certificati
allegati  fino al momento della spedizione, separati da altri animali
biungulati non destinati ad essere spediti in Italia  o  altro  Paese
della Comunita' economica europea.