Art. 3. Gli animali della specie bovina e suina provenienti dai Paesi elencati all'art. 1 devono essere posti in isolamento, sotto sorveglianza veterinaria ufficiale del Paese di origine, dal momento della prima prova eventualmente prevista per essi dai certificati allegati fino al momento della spedizione, separati da altri animali biungulati non destinati ad essere spediti in Italia o altro Paese della Comunita' economica europea.