IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, concernente: "Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi"; Visto il successivo decreto in data 16 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1992, concernente la rettifica del succitato decreto in data 4 dicembre 1991; Considerato che l'art. 2 del precitato decreto in data 4 dicembre 1991 stabilisce che l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi e' demandato all'unita' sanitaria locale di residenza del richiedente con facolta' di consultare il medico di medicina generale e di richiedere eventuali consulenze specialistiche; Ritenuto necessario, al fine dell'applicazione delle disposizioni attinenti il riscontro della prevista idoneita', aggiungere all'art. 2 un secondo comma nel quale viene previsto il ricorso a certificazioni aggiuntive che possano consentire in via eccezionale eventuali deroghe ai requisiti previsti dall'art. 1 del piu' volte citato decreto in data 4 dicembre 1991 per il rilascio del certificato di idoneita' al porto d'armi; Sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano; Decreta: L'art. 2 del decreto in data 4 dicembre 1991 "Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi" e' integrato come segue: Art. 1. Qualora il richiedente non sia pienamente in possesso dei requisiti psicofisici minimi di cui all'art. 1 del succitato decreto ministeriale, ha facolta', allo scopo di consentire il rilascio del certificato di idoneita', di presentare all'unita' sanitaria locale indicata nel precedente comma, un'idonea certificazione medica attestante che, in speciali circostanze, la non idoneita' a soddisfare una delle condizioni richieste dal predetto articolo e' tale che l'esercizio delle attivita' connesse al rilascio del porto d'armi non e' compromettente per la sicurezza propria ed altrui.