IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1991, pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  304  del  30  dicembre  1991,  concernente:
"Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio  del  porto
d'armi";
  Visto il successivo decreto in data 16 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1992, concernente la rettifica
del succitato decreto in data 4 dicembre 1991;
  Considerato  che  l'art. 2 del precitato decreto in data 4 dicembre
1991 stabilisce che l'accertamento dei requisiti  psicofisici  minimi
e' demandato all'unita' sanitaria locale di residenza del richiedente
con  facolta'  di  consultare  il  medico  di  medicina generale e di
richiedere eventuali consulenze specialistiche;
  Ritenuto necessario, al fine dell'applicazione  delle  disposizioni
attinenti  il riscontro della prevista idoneita', aggiungere all'art.
2  un  secondo  comma  nel  quale  viene  previsto   il   ricorso   a
certificazioni  aggiuntive  che possano consentire in via eccezionale
eventuali deroghe ai requisiti previsti dall'art. 1  del  piu'  volte
citato   decreto  in  data  4  dicembre  1991  per  il  rilascio  del
certificato di idoneita' al porto d'armi;
  Sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
  L'art. 2 del decreto in data 4 dicembre  1991  "Determinazione  dei
requisiti  psicofisici per il rilascio del porto d'armi" e' integrato
come segue:
                               Art. 1.
  Qualora il richiedente non sia pienamente in possesso dei requisiti
psicofisici  minimi  di  cui  all'art.  1   del   succitato   decreto
ministeriale,  ha  facolta', allo scopo di consentire il rilascio del
certificato di idoneita', di presentare all'unita'  sanitaria  locale
indicata   nel  precedente  comma,  un'idonea  certificazione  medica
attestante  che,  in  speciali  circostanze,  la  non   idoneita'   a
soddisfare  una  delle  condizioni richieste dal predetto articolo e'
tale che l'esercizio delle attivita' connesse al rilascio  del  porto
d'armi non e' compromettente per la sicurezza propria ed altrui.