IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1982, n. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similiari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione; Visto il proprio decreto del 23 giugno 1992, con il quale sono state indette per il 29 e 30 novembre 1992 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione di questo Ministero; Vista la comunicazione datata 17 ottobre 1992, n. 4684/92, per mezzo della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione in data 15 ottobre 1992, ha deciso di rinviare di un anno le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri previste per il 29 e 30 novembre 1992, con riferimento all'approvazione da parte del Parlamento della legge delega per la revisione della disciplina del pubblico impiego; Decreta: Art. 1. Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gia' indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992, sono rinviate, ed avranno luogo il giorno 28 novembre 1993 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno 29 novembre 1993 dalle ore 8 alle ore 14.