Art. 10.
 
                     Societa': criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8
novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  elevare  gli  importi previsti nell'articolo 2435- bis, primo
comma, lettere a) e b), del codice  civile  entro  i  limiti  di  cui
all'articolo  11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del
25 luglio 1978,  come  modificato  dall'articolo  1  della  direttiva
90/604/CEE;
    b)  disporre che le societa' le quali si avvalgano dell'esenzione
dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2),  del
codice  civile,  prevista  dall'articolo 2435- bis del codice civile,
devono  iscrivere  l'ammortamento  e  le  svalutazioni,   con   segno
negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;
    c)  consentire  alle societa' indicate nell'articolo 2435-bis del
codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei
limiti  degli  esoneri  previsti  dall'articolo  44  della  direttiva
78/660/CEE,   come   sostituito   dall'articolo   5  della  direttiva
90/604/CEE;
    d) prevedere che le societa' indicate nell'articolo 2435- bis del
codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie  richieste
dall'articolo  2428,  secondo  comma,  numeri  3)  e 4), dello stesso
codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46  della
direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva
90/604/CEE;
    e)   prevedere   l'inserimento   nella   nota  integrativa  delle
informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del
codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;
    f) consentire a tutte  le  societa'  di  pubblicare  il  bilancio
d'esercizio  e  il  bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in
ECU.
 
          Note all'art. 10;
             - La direttiva n. 90/604/CEE e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 2 del 7 gennaio 1991.
             - L'art. 2435- bis del codice civile (aggiunto dall'art.
          18 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127) cosi' recita:
             "Art. 2435-bis (Bilancio  in  forma  abbreviata).  -  Le
          societa'  possono  redigere il bilancio in forma abbreviata
          quando, nel primo esercizio  o,  successivamente,  per  due
          esercizi  consecutivi non abbiano superato due dei seguenti
          limiti:
              a) totale dell'attivo dello stato  patrimoniale:  2.000
          milioni di lire;
               b)  ricavi  delle  vendite  e delle prestazioni: 4.000
          milioni di lire;
               c) dipendenti occupati in media  durante  l'esercizio:
          50 unita'.
             Nel  bilancio  in forma abbreviata lo stato patrimoniale
          comprende solo le voci contrassegnate  nell'art.  2424  con
          lettere   maiuscole  e  con  numero  romani,  con  separata
          indicazione, per le voci C II dell'attivo e D del  passivo,
          dei  crediti  e  dei  debiti  esigibili  oltre  l'esercizio
          successivo.  Nella  nota   integrativa   sono   omesse   le
          indicazioni  richieste  dai  numeri 2) 3), 6), 9), 12, 13),
          14), 15), 17) dell'art. 2427.
             Le societa' che a norma di questo articolo  redigono  il
          bilancio  in  forma  abbreviata  devono  redigerlo in forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma".
             -  La  direttiva n. 78/660/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 222 del  14
          agosto 1978.
             - L'art. 2427 del medesimo codice civile cosi' recita:
             "Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota
          integrativa  deve  indicare,  oltre  a  quanto stabilito da
          altre disposizioni:
              1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
          bilancio, nelle rettifiche di valore  e  nella  conversione
          dei  valori non espressi all'origine in moneta avente corso
          legale nello Stato;
              2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
          ciascuna  voce:  il  costo;  le  precedenti  rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti da una ad altra voce, le  alienazioni  avvenuti
          nell'esercizio;  le  rivalutazioni,  gli  ammortamenti e le
          svalutazioni effettuati  nell'esercizio;  il  totale  delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio;
              3) la composizione delle voci 'costi di impianto  e  di
          ampliamento'   e  'costi  di  ricerca,  di  sviluppo  e  di
          pubblicita'', nonche' le  ragioni  della  iscrizione  ed  i
          rispettivi criteri di ammortamento;
              4)  le  variazioni  intervenute nella consistenza delle
          altre voci dell'attivo e del passivo: in particolare, per i
          fondi  e  per  il  trattamento   di   fine   rapporto,   le
          utilizzazioni e gli accantonamenti;
              5)    l'elenco    delle    partecipazioni,    possedute
          direttamente o per tramite di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta  persona,  in  imprese  controllate e collegate,
          indicando  per  ciascuna  la  denominazione,  la  sede,  il
          capitale,  l'importo  del  patrimonio  netto,  l'utile o la
          perdita dell'ultimo esercizio,  la  quota  posseduta  e  il
          valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
              6)  distintamente  per  ciascuna  voce, l'ammontare dei
          crediti e dei debiti di durata residua superiore  a  cinque
          anni,  e  dei  debiti  assistiti  da garanzie reali su beni
          sociali,  con  specifica  indicazione  della  natura  delle
          garanzie;
              7) la composizione delle voci 'ratei e risconti attivi'
          e  'ratei  e  risconti  passivi' e della voce 'altri fondi'
          dello stato patrimoniale,  quando  il  loro  ammontare  sia
          apprezzabile,  nonche'  la  composizione  della voce 'altre
          riserve';
              8)  l'ammontare   degli   oneri   finanziari   imputati
          nell'esercizio  ai  valori iscritti nell'attivo dello stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce;
              9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
          le notizie sulla composizione e natura di  tali  impegni  e
          dei  conti  d'ordine,  la  cui  conoscenza  sia  utile  per
          valutare la situazione  patrimoniale  e  finanziaria  della
          societa',    specificando   quelli   relativi   a   imprese
          controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
          al controllo di queste ultime;
              10) se significativa, la ripartizione dei ricavi  delle
          vendite  e delle prestazioni secondo categorie di attivita'
          e secondo aree geografiche;
              11)  l'ammontare  dei   proventi   da   partecipazioni,
          indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
              12)  la  suddivisione  degli  interessi  ed altri oneri
          finanziari, indicati nell'art. 2425,  n.  17),  relativi  a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
              13)  la composizione delle voci 'proventi straordinari'
          e 'oneri straordinari' del conto economico, quando il  loro
          ammontare sia apprezzabile;
              14)  la  composizione  delle  voci  numeri  24)  e  25)
          dell'art.  2425,  indicando   le   ragioni   della   scelta
          effettuata;
              15)  il  numero  medio  dei  dipendenti,  ripartito per
          categoria;
              16)   l'ammontare   dei   compensi    spettanti    agli
          amministratori  ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
          categoria;
              17)  il  numero  e  il  valore  nominale  di   ciascuna
          categoria  di azioni della societa' e il numero e il valore
          nominale delle nuove  azioni  della  societa'  sottoscritte
          durante l'esercizio;
              18)   le   azioni   di   godimento,   le   obbligazioni
          convertibili in azioni e i titoli o  valori  simili  emessi
          dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
          essi attribuiscono".
             - L'art. 2428 del medesimo codice civile cosi' recita:
             "Art.  2428  (Relazione  sulla  gestione). - Il bilancio
          deve essere corredato da un relazione degli  amministratori
          sulla  situazione  della  societa'  e  sull'andamento della
          gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui  essa
          ha  operato,  anche  attraverso  imprese  controllate,  con
          particolare  riguardo  ai   costi,   ai   ricavi   e   agli
          investimenti.
             Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
              1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
              2)  i  rapporti  con  imprese  controllate,  collegate,
          controllanti e imprese sottoposte al  controllo  di  queste
          ultime;
              3)  il  numero  e  il  valore nominale sia delle azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          possedute  dalla  societa',  anche  per tramite di societa'
          fiduciaria o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente;
              4)  il  numero  e  il  valore nominale sia delle azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria  o
          per    interposta    persona,   con   l'indicazione   della
          corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi  e  dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni;
              5)  i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  chiusura
          dell'esercizio;
              6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
             Entro  tre  mesi   dalla   fine   del   primo   semestre
          dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
          quotate  in  borsa devono trasmettere al collegio sindacale
          un relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo
          i criteri stabiliti  dalla  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa  con  regolamento  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La  relazione
          deve  essere  pubblicata  nei  modi e nei termini stabiliti
          dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto".