Art. 10. Societa': criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) elevare gli importi previsti nell'articolo 2435- bis, primo comma, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 90/604/CEE; b) disporre che le societa' le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'articolo 2435- bis del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale; c) consentire alle societa' indicate nell'articolo 2435-bis del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'articolo 5 della direttiva 90/604/CEE; d) prevedere che le societa' indicate nell'articolo 2435- bis del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva 90/604/CEE; e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate; f) consentire a tutte le societa' di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.
Note all'art. 10; - La direttiva n. 90/604/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 2 del 7 gennaio 1991. - L'art. 2435- bis del codice civile (aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127) cosi' recita: "Art. 2435-bis (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa' possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000 milioni di lire; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000 milioni di lire; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numero romani, con separata indicazione, per le voci C II dell'attivo e D del passivo, dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dai numeri 2) 3), 6), 9), 12, 13), 14), 15), 17) dell'art. 2427. Le societa' che a norma di questo articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma". - La direttiva n. 78/660/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 222 del 14 agosto 1978. - L'art. 2427 del medesimo codice civile cosi' recita: "Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci 'costi di impianto e di ampliamento' e 'costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'', nonche' le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo: in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti; 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 7) la composizione delle voci 'ratei e risconti attivi' e 'ratei e risconti passivi' e della voce 'altri fondi' dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce 'altre riserve'; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi; 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; 13) la composizione delle voci 'proventi straordinari' e 'oneri straordinari' del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 14) la composizione delle voci numeri 24) e 25) dell'art. 2425, indicando le ragioni della scelta effettuata; 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte durante l'esercizio; 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono". - L'art. 2428 del medesimo codice civile cosi' recita: "Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio deve essere corredato da un relazione degli amministratori sulla situazione della societa' e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti possedute dalla societa', anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti acquistate o alienate dalla societa', nel corso dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale un relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto".