Art. 11.
 
              Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE
 
  1.  Gli  articoli  12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si
applicano dal  1993  anche  alle  procedure  di  appalto  degli  enti
costituiti  in  forma  di  societa'  per azioni di cui alla direttiva
90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.
  2. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo  comma,  della
direttiva  92/13/CEE  del  Consiglio,  del  25  febbraio 1992, non si
applica.
  3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE e'
rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo
12,  paragrafo  1,  della  medesima  direttiva,  da  una  commissione
composta  da  persone  che  fanno  o  hanno fatto parte del Consiglio
superiore dei lavori  pubblici.  La  commissione  e'  formata  da  un
componente  legale,  che  la  presiede,  un  componente  tecnico e un
componente  amministrativo  nominati  annualmente  con  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, senza oneri per il bilancio
dello Stato, ed  e'  indipendente  da  qualsiasi  autorita'  statale,
regionale o locale.
  4.  Il  decreto  legislativo  di cui all'articolo 14 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, puo' recare anche ulteriori  disposizioni  per
l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.
 
          Note all'art. 11:
             -  La  legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  contiene le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria  per  il  1991).  Gli  articoli  12  e 13 cosi'
          recitano:
             "Art. 12 (Procedura per la riparazione delle  violazioni
          comunitarie  in  materia  di appalti e forniture). - 1. Nei
          casi in cui  la  Commissione  delle  Comunita'  europee  si
          avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva
          del   Consiglio   89/665/CEE   per  la  correzione  di  una
          violazione   chiara   e   manifesta   delle    disposizioni
          comunitarie  in  materia di appalti o di forniture commessa
          in  una  procedura  di  aggiudicazione  disciplinata  dalle
          direttive   del   Consiglio   71/305/CEE  e  77/62/CEE,  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
             2.  La  contestazione  della  Commissione   non   appena
          notificata  allo  Stato,  e'  sottoposta  all'esame  di  un
          comitato  tecnico-consultivo  da  istituirsi,   nell'ambito
          della  Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile
          1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie,   e  dei  Ministeri  del  tesoro,  dei  lavori
          pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          nonche'  del Ministero interessato in relazione all'oggetto
          dell'affare.
             3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni  dalla
          ricevuta  notificazione, trasmette al comitato gli elementi
          utili  per  la  valutazione  e  partecipa  con  un  proprio
          rappresentante alle sedute del comitato.
             4.  Il comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  che
          provvede  alla  formulazione  della risposta da trasmettere
          alla Commissione, d'intesa con il  Ministro  competente  se
          l'autorita'  aggiudicatrice  e' un'amministrazione centrale
          dello Stato.
             5. Se la risposta  prevede  la  necessita'  di  adottare
          misure  correttive  e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente
          pubblico  diverso  dallo  Stato,   il   Ministro   per   il
          coordinamento  delle  politiche  comunitarie  la  trasmette
          preventivamente al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          con  valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9
          marzo 1989, n. 86.
             Art. 13 (Violazioni del diritto comunitario  in  materia
          di  appalti e forniture). - 1. I soggetti che hanno subi'to
          una lesione a causa di  atti  compiuti  in  violazione  del
          diritto  comunitario  in  materia  di  appalti  pubblici di
          lavori o di forniture o delle  relative  norme  interne  di
          recepimento     possono     chiedere    all'amministrazione
          aggiudicatrice il risarcimento del danno.
             2. La domanda di risarcimento e' proponibile dinanzi  al
          giudice   ordinario   da  chi  ha  ottenuto  l'annullamento
          dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.
             3. Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo  sono  imputati  ad apposito capitolo da istituire
          'per memoria' nello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro,  alla  cui dotazione si provvede, in considerazione
          della natura della spesa, mediante prelevamento  dal  fondo
          di  riserva  per  le spese obbligatorie e d'ordine iscritto
          nel medesimo stato di previsione.
             4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  La  direttiva n. 90/531/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2a  serie
          speciale - n. 102 del 31 dicembre 1990.
            -  La  direttiva  n.  92/13/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale - 2a serie  speciale  -  n.  41  del  28
          maggio  1992. L'art.   2, comma 1, della predetta direttiva
          cosi' recita:
             "Art.  2.  -  1.  Gli  Stati  membri  fanno  si'  che  i
          provvedimenti presi ai fini del ricorso di cui all'articolo
          1 prevedono i poteri che permettano:
               a)  di  prendere  con  la  massima sollecitudine e con
          procedura  d'urgenza  provvedimenti  provvisori  intesi   a
          riparare  la  violazione  denunciata  o  impedire che altri
          danni siano causati agli interessi  coinvolti,  compresi  i
          provvedimenti  intesi  a  sospendere  o a far sospendere la
          procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di
          qualsiasi decisione presa dall'ente aggiudicatore; e
               b)   di   annullare   o  far  annullare  le  decisioni
          illegittime, coompresa  la  soppressione  delle  specifiche
          tecniche,    economiche   o   finanziarie   discriminatorie
          figuranti  nel  bando  di   gara,   nell'avviso   periodico
          indicativo,   nella   comunicazione  sull'esistenza  di  un
          sistema  di  qualificazione,   nell'invito   a   presentare
          l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento
          connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto;
             oppure
               c)  di  prendere  con  la  massima  sollecitudine,  se
          possibile con  procedura  d'urgenza  e  se  necessario  con
          procedura   definitiva,  altri  provvedimenti,  diversi  da
          quelli indicati nelle lettere a) e b), intesi a riparare la
          violazione e impedire che  dei  danni  siano  causati  agli
          interessi  in  gioco, in particolare la facolta' di imporre
          il pagamento di una  somma  determinata  nel  caso  in  cui
          l'infrazione non venga riparata o evitata.
             Gli  Stati  membri possono operare la scelta in ordine a
          tale alternativa per tutti gli  enti  aggiudicatori  o  per
          categorie  di  enti  definite  mediante  criteri oggettivi,
          salvaguardando in ogni caso l'efficacia  dei  provvedimenti
          previsti allo scopo di impedire che dei danni siano causati
          agli interessi in gioco;
               d)  e,  nei  due  casi  summenzionati, di accordare un
          risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.
             Gli  Stati  membri  possono   prevedere   che,   se   un
          risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione
          presa  illegittimamente,  se  il loro ordinamento giuridico
          interno lo richiede  e  se  dispone  di  organi  che  hanno
          competenze  necessarie  a tal fine, la decisione contestata
          deve  per  prima  cosa  essere   annullata   o   dichiarata
          illegale".
             - Il capitolo 2 della predetta direttiva 92/13/CEE cosi'
          recita:
 
                                   "Capitolo 2
 
                                 ATTESTAZIONE
 
             Art.  3.  -  Gli Stati membri danno la possibilita' agli
          enti  aggiudicatari  di  ricorrere   ad   un   sistema   di
          attestazione conforme agli articoli da 4 a 7.
             Art.  4. - Gli enti aggiudicatori possono fare esaminare
          periodicamente le procedure di appalto rientranti nel campo
          di applicazione  della  direttiva  90/531/CEE,  nonche'  la
          relativa   attuazione  pratica,  ai  fini  di  ottenere  un
          attestato che constati la conformita'  delle  medesime,  in
          quel determinato momento, al diritto comunitario in materia
          di  appalto  e  alle  norme  nazionali che recepiscono tale
          diritto.
             Art. 5. - 1.  Gli  attestatori  redigono  una  relazione
          scritta   per   conto  degli  enti  aggiudicatori  circa  i
          risultati del loro esame.   Prima  di  rilasciare  all'ente
          aggiudicatorio  l'attestato  di  cui  all'articolo  4,  gli
          attestatori  si  accertano  che  le  carenze  eventualmente
          constatate nelle procedure  di  appalto  e  nella  relativa
          attuazione  pratica  sono  state  riparate e che sono stati
          presi provvedimenti per evitarne il ripetersi.
             2.  Gli  enti  aggiudicatori  che  hanno   ottenuto   un
          attestato  possono  includere la seguente dichiarazione nei
          loro avvisi da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'  europee,  ai  sensi  degli  articoli 16, 17 e 18
          della  direttiva  90/531/CEE:  "L'ente   aggiudicatore   ha
          ottenuto un attestato conforme alla direttiva del Consiglio
          92/13/CEE,  in  base al quale e' constatata la conformita',
          in data .., delle sue  procedure  di  appalto,  e  relativa
          attuazione  pratica,  al  diritto comunitario in materia di
          aggiudicazione degli appalti e  alle  norme  nazionali  che
          recepiscono tale diritto"
             Art.  6.  -  1.  Gli attestatori sono indipendenti dagli
          enti aggiudicatori e devono svolgere i loro compiti con  la
          massima  oggettivita'.  Essi  offrono  idonee  garanzie  in
          materia   di   qualifiche   ed   esperienze   professionali
          pertinenti.
             2.  Per  esercitare le funzioni di attestatore, lo Stato
          membro puo' designare persone, professioni o  personale  di
          istituzioni  che  esso ritenga rispondenti ai requisiti del
          paragrafo 1. A tal fine, lo Stato membro  puo'  esigere  le
          qualifiche  professionali  che  ritiene  pertinenti  e  che
          corrispondono  almeno  ad  un   diploma   di   insegnamento
          superiore   ai  sensi  della  direttiva  89/48/CEE,  oppure
          stabilire che determinati esami di idoneita'  professionale
          organizzati   o   riconosciuti  dallo  Stato  offrono  tali
          garanzie.
             Art. 7. - Le disposizioni degli articoli 4, 5 e  6  sono
          da  considerarsi requisiti essenziali per l'elaborazione di
          norme europee riguardanti l'attestazione".
             -  L'art.  12,  paragrafo  1,  della  stessa   direttiva
          92/13/CEE  cosi' recita: "1. Anteriormente alla scadenza di
          un periodo di quattro anni dall'applicazione della presente
          direttiva, la Commissione, in consultazione con il comitato
          consultivo per gli appalti pubblici, riesamina le modalita'
          di   applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          direttiva,   in  particolare  l'utilizzazione  delle  norme
          europee,  e  propone,  all'occorrenza,  le  modifiche   che
          ritiene necessarie".
             - L'art. 14 della citata legge n. 142/92 cosi' recita:
             "Art.    14    (Appalti    e   forniture   nei   settori
          dell'erogazione di acqua e di energia del trasporto e delle
          telecomunicazioni: criteri di delega).  -  1.  L'attuazione
          della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sara' informata ai
          seguenti princi'pi e criteri direttivi:
               a)  individuare  le attivita' oggetto della direttiva,
          definendone i  settori,  anche  con  riguardo  agli  ambiti
          oggettivi  di  applicazione  delle  direttive del Consiglio
          71/305/CEE e 77/62/CEE;
               b)   individuare   i   soggetti   pubblici  e  privati
          destinatari della direttiva, in particolare  applicando  la
          definizione  di  impresa pubblica contenuta nella direttiva
          al sistema imprenditoriale pubblico italiano;
               c) specificare, a seconda dei casi, le  norme  che  si
          riferiscono  esclusivamente  agli  appalti  di  forniture e
          quelle che si riferiscono esclusivamente  agli  appalti  di
          lavori;
               d)  definire  con  chiarezza  la  figura dell'accordo-
          quadro, determinandone limiti quantitativi e  temporali  di
          vigenza  e stabilendo adeguate forme di pubblicita' preven-
          tive e successive all'attribuzione dell'appalto;
               e) definire condizioni e procedure interne  necessarie
          per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere
          comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti
          attribuiti dagli enti pubblici esenti;
               f)    disciplinare   l'accesso   alle   procedure   di
          attribuzione  degli  appalti,  stabilendo  in   particolare
          l'obbligo  di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale,
          nonche' le procedure di  pubblicita'  relative  ai  sistemi
          permanenti  di qualificazione e le norme fondamentali della
          loro gestione, chiarendo altresi' per gli enti  attualmente
          tenuti  all'osservanza  dell'albo  nazionale  costruttori i
          rapporti  di  questo  con  i  sistemi   di   qualificazione
          anzidetti;
               g)  dettare  una  disciplina del subappalto uniforme o
          comunque  coerente  con  quella   contenuta   nel   decreto
          legislativo  di  attuazione  della  direttiva del Consiglio
          89/440/CEE;
               h) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici  e
          privati  aggiudicatori  la  precisazione  preventiva  delle
          autorita'  dalle  quali  le  imprese  concorrenti   possono
          ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti
          in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;
               i)  stabilire  i  princi'pi fondamentali in materia di
          selezione dei  candidati  alle  procedure  di  attribuzione
          degli  appalti,  tenuto conto anche di quanto contenuto nei
          decreti  legislativi  di  attuazione  delle  direttive  del
          Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE;
               l)   definire   le   procedure   per  la  verifica  in
          contraddittorio   delle   offerte   che    si    presentino
          anormalmente basse;
               m)  specificare  che  nei disciplinari di appalti e di
          forniture relative al settore  del  trasporto  deve  essere
          stabilito  l'obbligo  contrattuale dei soggetti appaltatori
          di adottare tutte le misure tecniche idonee a  contenere  i
          limiti    massimi   di   tollerabilita'   dell'inquinamento
          acustico, nelle diverse modalita' in cui esso si manifesta,
          entro  i  limiti  indicati  nella  normativa   comunitaria,
          qualora essa assicuri un livello di protezione piu' elevato
          rispetto alla normativa nazionale.
             2.   Nel  dettare  le  norme  di  attuazione  secondo  i
          princi'pi e i criteri di cui al comma 1 dovra' in ogni caso
          tenersi  conto  delle  esigenze  di  gestione  dei  servizi
          pubblici  di  cui  sono  incaricati  i  soggetti pubblici o
          privati destinatari della direttiva.
             3.  Le norme di attuazione della direttiva del Consiglio
          90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1
          gennaio 1993".