Art. 11. Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE 1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di societa' per azioni di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990. 2. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica. 3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE e' rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta da persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione e' formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed e' indipendente da qualsiasi autorita' statale, regionale o locale. 4. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, puo' recare anche ulteriori disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.
Note all'art. 11: - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, contiene le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991). Gli articoli 12 e 13 cosi' recitano: "Art. 12 (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture). - 1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. La contestazione della Commissione non appena notificata allo Stato, e' sottoposta all'esame di un comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare. 3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del comitato. 4. Il comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorita' aggiudicatrice e' un'amministrazione centrale dello Stato. 5. Se la risposta prevede la necessita' di adottare misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Art. 13 (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture). - 1. I soggetti che hanno subi'to una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno. 2. La domanda di risarcimento e' proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire 'per memoria' nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - La direttiva n. 90/531/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 102 del 31 dicembre 1990. - La direttiva n. 92/13/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 41 del 28 maggio 1992. L'art. 2, comma 1, della predetta direttiva cosi' recita: "Art. 2. - 1. Gli Stati membri fanno si' che i provvedimenti presi ai fini del ricorso di cui all'articolo 1 prevedono i poteri che permettano: a) di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'ente aggiudicatore; e b) di annullare o far annullare le decisioni illegittime, coompresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nel bando di gara, nell'avviso periodico indicativo, nella comunicazione sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto; oppure c) di prendere con la massima sollecitudine, se possibile con procedura d'urgenza e se necessario con procedura definitiva, altri provvedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b), intesi a riparare la violazione e impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco, in particolare la facolta' di imporre il pagamento di una somma determinata nel caso in cui l'infrazione non venga riparata o evitata. Gli Stati membri possono operare la scelta in ordine a tale alternativa per tutti gli enti aggiudicatori o per categorie di enti definite mediante criteri oggettivi, salvaguardando in ogni caso l'efficacia dei provvedimenti previsti allo scopo di impedire che dei danni siano causati agli interessi in gioco; d) e, nei due casi summenzionati, di accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione. Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, se il loro ordinamento giuridico interno lo richiede e se dispone di organi che hanno competenze necessarie a tal fine, la decisione contestata deve per prima cosa essere annullata o dichiarata illegale". - Il capitolo 2 della predetta direttiva 92/13/CEE cosi' recita: "Capitolo 2 ATTESTAZIONE Art. 3. - Gli Stati membri danno la possibilita' agli enti aggiudicatari di ricorrere ad un sistema di attestazione conforme agli articoli da 4 a 7. Art. 4. - Gli enti aggiudicatori possono fare esaminare periodicamente le procedure di appalto rientranti nel campo di applicazione della direttiva 90/531/CEE, nonche' la relativa attuazione pratica, ai fini di ottenere un attestato che constati la conformita' delle medesime, in quel determinato momento, al diritto comunitario in materia di appalto e alle norme nazionali che recepiscono tale diritto. Art. 5. - 1. Gli attestatori redigono una relazione scritta per conto degli enti aggiudicatori circa i risultati del loro esame. Prima di rilasciare all'ente aggiudicatorio l'attestato di cui all'articolo 4, gli attestatori si accertano che le carenze eventualmente constatate nelle procedure di appalto e nella relativa attuazione pratica sono state riparate e che sono stati presi provvedimenti per evitarne il ripetersi. 2. Gli enti aggiudicatori che hanno ottenuto un attestato possono includere la seguente dichiarazione nei loro avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della direttiva 90/531/CEE: "L'ente aggiudicatore ha ottenuto un attestato conforme alla direttiva del Consiglio 92/13/CEE, in base al quale e' constatata la conformita', in data .., delle sue procedure di appalto, e relativa attuazione pratica, al diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti e alle norme nazionali che recepiscono tale diritto" Art. 6. - 1. Gli attestatori sono indipendenti dagli enti aggiudicatori e devono svolgere i loro compiti con la massima oggettivita'. Essi offrono idonee garanzie in materia di qualifiche ed esperienze professionali pertinenti. 2. Per esercitare le funzioni di attestatore, lo Stato membro puo' designare persone, professioni o personale di istituzioni che esso ritenga rispondenti ai requisiti del paragrafo 1. A tal fine, lo Stato membro puo' esigere le qualifiche professionali che ritiene pertinenti e che corrispondono almeno ad un diploma di insegnamento superiore ai sensi della direttiva 89/48/CEE, oppure stabilire che determinati esami di idoneita' professionale organizzati o riconosciuti dallo Stato offrono tali garanzie. Art. 7. - Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono da considerarsi requisiti essenziali per l'elaborazione di norme europee riguardanti l'attestazione". - L'art. 12, paragrafo 1, della stessa direttiva 92/13/CEE cosi' recita: "1. Anteriormente alla scadenza di un periodo di quattro anni dall'applicazione della presente direttiva, la Commissione, in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, riesamina le modalita' di applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare l'utilizzazione delle norme europee, e propone, all'occorrenza, le modifiche che ritiene necessarie". - L'art. 14 della citata legge n. 142/92 cosi' recita: "Art. 14 (Appalti e forniture nei settori dell'erogazione di acqua e di energia del trasporto e delle telecomunicazioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) individuare le attivita' oggetto della direttiva, definendone i settori, anche con riguardo agli ambiti oggettivi di applicazione delle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE; b) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari della direttiva, in particolare applicando la definizione di impresa pubblica contenuta nella direttiva al sistema imprenditoriale pubblico italiano; c) specificare, a seconda dei casi, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti di forniture e quelle che si riferiscono esclusivamente agli appalti di lavori; d) definire con chiarezza la figura dell'accordo- quadro, determinandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate forme di pubblicita' preven- tive e successive all'attribuzione dell'appalto; e) definire condizioni e procedure interne necessarie per l'applicazione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fondamentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti; f) disciplinare l'accesso alle procedure di attribuzione degli appalti, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo annuale, nonche' le procedure di pubblicita' relative ai sistemi permanenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione, chiarendo altresi' per gli enti attualmente tenuti all'osservanza dell'albo nazionale costruttori i rapporti di questo con i sistemi di qualificazione anzidetti; g) dettare una disciplina del subappalto uniforme o comunque coerente con quella contenuta nel decreto legislativo di attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE; h) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudicatori la precisazione preventiva delle autorita' dalle quali le imprese concorrenti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro; i) stabilire i princi'pi fondamentali in materia di selezione dei candidati alle procedure di attribuzione degli appalti, tenuto conto anche di quanto contenuto nei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 88/295/CEE e 89/440/CEE; l) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle offerte che si presentino anormalmente basse; m) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relative al settore del trasporto deve essere stabilito l'obbligo contrattuale dei soggetti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i limiti massimi di tollerabilita' dell'inquinamento acustico, nelle diverse modalita' in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione piu' elevato rispetto alla normativa nazionale. 2. Nel dettare le norme di attuazione secondo i princi'pi e i criteri di cui al comma 1 dovra' in ogni caso tenersi conto delle esigenze di gestione dei servizi pubblici di cui sono incaricati i soggetti pubblici o privati destinatari della direttiva. 3. Le norme di attuazione della direttiva del Consiglio 90/531/CEE riceveranno applicazione solo a decorrere dal 1 gennaio 1993".