Art. 13. Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) saranno indicate le quantita' minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestivita' delle consegne; b) sara' adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilita' di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanita'; c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attivita' dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale; d) sara' disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attivita' di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarita' di tali prodotti; e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanita'.
Nota all'art. 13: - La direttiva n. 92/25/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 55 del 16 luglio 1992.