Art. 13.
 
              Distribuzione all'ingrosso dei medicinali
                  per uso umano: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/25/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, deve  avvenire  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi:
    a)  saranno  indicate  le  quantita'  minime  dei  farmaci  che i
grossisti  devono  tenere  e  saranno  previste  misure  dirette   ad
assicurare la tempestivita' delle consegne;
    b)  sara'  adottata  una  specifica  disciplina  per  il corretto
trasporto dei medicinali, con possibilita' di rinvio,  per  le  norme
tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanita';
    c)  saranno  previste specifiche disposizioni per l'attivita' dei
depositari   di   medicinali,   da   sottoporre   ad   autorizzazione
ministeriale;
    d)  sara'  disciplinata  la  distribuzione dei gas medicinali, in
correlazione con nuove disposizioni  sulle  attivita'  di  produzione
degli  stessi  gas,  che  tengano  conto  della  peculiarita' di tali
prodotti;
    e)  le  linee  direttrici  in  materia  di   buona   pratica   di
distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno
recepite con decreto del Ministro della sanita'.
 
          Nota all'art. 13:
             -  La  direttiva  n. 92/25/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2a  serie
          speciale - n. 55 del 16 luglio 1992.