Art. 14.
 
                   Classificazione dei medicinali
                  per uso umano: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/26/CEE del Consiglio, del 31
marzo  1992,  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi   e   criteri
direttivi:
    a)  la  classificazione in materia di fornitura di medicinali per
uso umano dovra' prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo
2  della  direttiva,  con  possibilita'  di  ulteriori   distinzioni,
compatibili con la disciplina comunitaria;
    b)  con  riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro
presentazione  di  ricetta  medica,  in  relazione  alla  particolare
pericolosita'  degli  stessi,  potranno  essere  stabilite specifiche
modalita', sia di compilazione della ricetta, sia  di  fornitura  dei
prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;
    c)  in  relazione  alla  nuova  disciplina, saranno modificate le
disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19,  comma
4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
 
          Note all'art. 14:
             -  La  direttiva  n. 92/26/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2a  serie
          speciale - n. 55 del 16 luglio 1992.
             -   La   legge   11  marzo  1988,  n.  67,  concerne  le
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988). L'art. 19
          cosi' recita:
             "Art.  19  -  1.  Per  l'esecuzione  di  prestazioni  di
          diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio,  compresa  la
          diagnostica  radioimmunologica,  la  medicina nucleare e la
          fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento  esterno,
          salvi  gli  interventi  di riabilitazione e per le malattie
          croniche che richiedono  trattamenti  periodici,  non  puo'
          essere  superato  annualmente  di  oltre  il 5 per cento il
          limite delle prestazioni erogate  nell'ambito  di  ciascuna
          regione  nell'anno  1986  al medesimo titolo. Il termine di
          tre giorni, entro  il  quale  i  cittadini  sono  tenuti  a
          servirsi  delle strutture pubbliche prima di poter accedere
          alle convenzionate per  le  prestazioni  sopraindicate,  e'
          elevato  a  quattro  giorni. Nelle strutture ospedaliere va
          assicurata comunque la  precedenza  ai  ricoverati  per  le
          prestazioni  sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte
          di unita' sanitarie locali del termine massimo  di  quattro
          giorni  per  l'accesso  al convenzionamento esterno possono
          essere segnalate dagli  interessati  alle  regioni  e  alle
          province  autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero
          della sanita'. Il Ministro della  sanita'  regolamenta  con
          proprio decreto la materia.
             2.   Tutte   le   strutture  autorizzate  a  fornire  le
          prestazioni di cui al comma 1 e gia'  convenzionate  al  31
          gennaio  1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se
          in forma societaria, restano convenzionate con il  Servizio
          sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova
          disciplina  organica  della materia e comunque non oltre il
          31 marzo 1989.
             3. Gli specialisti e le strutture convenzionate  per  le
          prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai
          fini   dei   controlli   di  congruita'  delle  prestazioni
          effettuate, un registro di carico dei materiali  impiegati,
          corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed
          un  registro  del  personale  comunque  impiegato corredato
          dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento
          dei  relativi  obblighi   contributivi.   Le   inadempienze
          riscontrate    nei    controlli    sull'osservanza    delle
          disposizioni di cui sopra sono contestate agli  specialisti
          ed  alle  strutture  convenzionate  perche'  forniscano  le
          eventuali  giustificazioni  ai  sensi   delle   convenzioni
          vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita'
          sanitaria  locale  dispone la sospensione della convenzione
          per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di  sospensione
          ogni  ulteriore  non  giustificata inadempienza comporta la
          risoluzione del rapporto convenzionale.
             4.    Le    specialita'    medicinali,    al     momento
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata
          con  decreto  del  Ministro della sanita', a partire dal 30
          giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi:
               a)  farmaci  prescrivibili  dal   Servizio   sanitario
          nazionale;
               b)  farmaci  che, per la loro particolare natura e per
          le modalita'  d'uso,  sono  utilizzabili  esclusivamente  o
          nell'ambito    ospedaliero    o    direttamente   in   sede
          ambulatoriale, da parte dello specialista;
               c) farmaci di automedicazione;
               d)  altri  farmaci  non  prescrivibili  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale.
             5.  Il prontuario terapeutico e' costituito, quanto alle
          specialita' medicinali, dai farmaci di cui alla lettera  a)
          del comma 4. Al prontuario e' allegato l'elenco dei farmaci
          di  cui alla lettera b) del medesimo comma 4. Il prontuario
          deve  conformarsi  ai  princi'pi  e  ai  criteri  stabiliti
          dall'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, e successive modificazioni ed integrazioni.
            6.  Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma
          4,  che   concerne   l'autorizzazione   all'immissione   in
          commercio delle specialita' medicinali, deve contenere, tra
          l'altro,  per  ogni specialita', l'indicazione della classe
          di appartenenza nonche' il  prezzo  di  vendita  il  quale,
          salvo per l'ipotesi di cui alla lettera c) del citato comma
          4,  deve  essere determinato dal Comitato interministeriale
          prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da  parte  del
          Ministero della sanita'.
             7.  Alla  commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre
          1987, n.  443, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          29  dicembre  1987,  n.    531,  sono attribuiti i seguenti
          compiti:
               a)   valutare   la   rispondenza   delle   specialita'
          medicinali  ai  requisiti  richiesti  dalle disposizioni di
          legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;
               b)  proporre   la   collocazione   delle   specialita'
          medicinali  in  una  delle  classi,  di  cui al comma 4, al
          momento  della  loro  autorizzazione  alla  immissione   in
          commercio   ovvero  proporre  le  modifiche  di  classe  di
          appartenenza  quando  nuove  acquisizioni  scientifiche  lo
          rendano necessario;
               c)   effettuare   la  revisione  di  ogni  specialita'
          medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente
          quella   dei   farmaci   di   uso   ospedaliero   ai   fini
          dell'eventuale  proposta  di estensione alla pratica medica
          extra-ospedaliera;
               d) proporre  la  migliore  aderenza  delle  confezioni
          delle  specialita' medicinali alle reali esigenze dei cicli
          terapeutici.
             8.  Il  Ministero  della  sanita',  su  proposta   della
          Commissione  di  cui  al  decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
          443, convertito con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
          1987,  n.  531,  in relazione ai princi'pi e criteri di cui
          all'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978,  n.
          833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma,
          della  legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31
          ottobre 1988 alla  revisione  del  prontuario  terapeutico.
          Fino  all'attuazione  di  detta  revisione  ha efficacia il
          prontuario  terapeutico  vigente.  La  citata   Commissione
          consultiva    del    farmaco    dispone   con   continuita'
          l'aggiornamento  del  prontuario  terapeutico  dei  farmaci
          nuovi o gia' noti.
             9.  Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638, il CIP fissa il
          prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
             10. La commissione di cui al comma 7, sulla base  di  un
          proprio   programma   di   lavoro   e  tenuto  conto  delle
          indicazioni del piano di settore, di cui all'art. 32, terzo
          comma,  della  legge  27  dicembre  1983,   n.   730,   con
          particolare    riferimento    alle   proiezioni   temporali
          programmatiche ivi previste, procede  alla  valutazione  di
          tutte  le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di
          proporre la loro collocazione nelle classi di cui al  comma
          4,  entro  il  termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini
          della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza  alla
          direttiva  n.  75/319/CEE  del  20  maggio  1975,  entro il
          termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro  della
          sanita' sono adottati gli atti conseguenti.
             11. (Abrogato).
             12.  Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti
          del  prezzo  delle  specialita'  medicinali  comprese   nel
          prontuario   terapeutico   nazionale.   Tale   termine   e'
          prolungato fino al 30  ottobre  1989  qualora  non  si  sia
          provveduto,  entro  il  31 ottobre 1988, alla revisione del
          Prontuario terapeutico nazionale.
             13. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  la quota di partecipazione dell'assistito
          alla  spesa  per  le  prestazioni  farmaceutiche,  prevista
          dall'art.  10,  comma  3,  lettera b), del decreto-legge 12
          settembre  1983,  n.  463,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre 1983, n. 638, e'
          determinata in lire 2.000 per ricetta.
             14.  Le  spese  sostenute  da  aziende  produttrici   di
          farmaci,  di  cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 4, per
          promuovere e organizzare congressi, convegni  e  viaggi  ad
          essi    collegati,   sono   deducibili,   ai   fini   della
          determinazione  del  reddito  di  impresa,   quando   hanno
          finalita' di rilevante interesse scientifico con esclusione
          di  scopi  pubblicitari in conformita' ai criteri stabiliti
          dal Ministro della sanita' con proprio decreto.
             15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro  della  sanita', sentite le competenti commissioni
          parlamentari, propone al Comitato interministeriale  prezzi
          un  nuovo  metodo di determinazione del prezzo amministrato
          delle specialita' medicinali e dei prodotti galenici.
             16. I benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31
          luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  3  ottobre  1987, n. 399, sono estesi alle farmacie,
          comprese quelle pubbliche, nonche' alle  loro  associazioni
          che  svolgono  le  attivita'  di  acquisizione dei dati per
          l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria
          di  elaboratori  elettronici,   programmi   applicativi   e
          apparecchiature  di lettura automatica. All'onere derivante
          dall'attuazione del presente  comma,  valutato  per  l'anno
          1988   in   lire   10   miliardi,   si   provvede  mediante
          corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti  sul
          fondo  speciale  rotativo  per l'innovazione tecnologica di
          cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
             17. E' istituito un fondo per interventi  di  educazione
          ed  informazione  sanitaria collegate ad attivita' sportive
          ed iniziative anti- doping. La gestione del fondo spetta ad
          un Comitato composto dal Ministro  della  sanita',  che  lo
          presiede,  della  pubblica istruzione e del turismo e dello
          spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi
          e   le   modalita'   di   attuazione,   avvalendosi   della
          collaborazione  di esperti di istituti pubblici di ricerca,
          delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del
          CONI, ed enti di promozione sportiva. Agli oneri  derivanti
          dall'applicazione  del presente comma, valutati in lire tre
          miliardi in ragione d'anno, si provvede  con  riduzione  di
          lire  1.500  milioni  per  ciascuno dei capitoli 1204 dello
          stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
          per l'anno 1988  e  4302  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  della  sanita'  per l'anno 1988 e corrispondenti
          capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con
          propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel
          presente comma.
             18.  Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio
          gli   adempimenti   connessi   con   la   ricezione   delle
          dichiarazioni  di  cui all'art. 23, comma 1, della legge 28
          febbraio  1986,  n.  41,   ed   il   conseguente   rilascio
          dell'attestazione   comprovante  il  diritto  all'esenzione
          dalla partecipazione alla spesa  sanitaria  per  motivi  di
          reddito.  Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al
          presente comma, con decreto del Ministero dell'interno,  di
          concerto  con i Ministri della sanita' e del lavoro e della
          previdenza  sociale,  sono   fissate   le   caratteristiche
          tecniche  del modulo da utilizzare per le attestazioni e le
          modalita' per il relativo rilascio. Le  attestazioni  delle
          esenzioni  non  correlate  a  reddito sono rilasciate dalle
          unita' sanitarie locali.
             19.  Le  regioni  definiscono  con   le   organizzazioni
          sindacali  firmatarie  dell'accordo di lavoro del personale
          del Servizio sanitario nazionale, non oltre il  termine  di
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge, i progetti finalizzati di cui all'art. 103,
          comma 7, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
          maggio  1987,  n.  270,  ed  il relativo finanziamento, con
          prioritario riferimento alla riduzione della  durata  media
          delle  degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo
          svolgimento di  accertamenti  diagnostici,  di  particolare
          rilevanza  e  complessita',  nonche'  al  contenimento  dei
          consumi farmaceutici  intra  ed  extraospedalieri  all'uopo
          coinvolgendo  nella  fase di attuazione e di incentivazione
          le commissioni professionali di presidio e regionali per la
          verifica e la revisione della qualita'  tecnico-scientifica
          dell'assistenza  sanitaria  di cui all'art. 119 del decreto
          del Presidente della Repubblica 20  maggio  1987,  n.  270,
          all'art.  40  del decreto del Presidente della Repubblica 8
          giugno 1987, n. 289, all'art. 32 del decreto del Presidente
          della Repubblica 8 giugno 1987, n.  290,  all'art.  41  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n.
          291.  Qualora  le  organizzazioni  sindacali  non  facciano
          pervenire   le  proprie  osservazioni  in  tempo  utile,  i
          progetti vengono definiti dalle regioni  in  via  autonoma.
          Qualora  le  regioni  non  provvedano  alla definizione dei
          progetti, le somme costituenti il fondo  di  incentivazione
          di  cui  all'art.  102,  comma  7,  del  citato decreto del
          Presidente della  Repubblica  20  maggio  1987,  n.    270,
          restano   accantonate  e  non  possono  essere  erogate  al
          personale ad altro titolo.
             20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformita'  e
          di  uguaglianza  dell'assistenza  sanitaria  sul territorio
          nazionale, il Ministro della sanita' individua con  proprio
          decreto,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente  legge,  l'elenco  delle  prestazioni
          erogabili, in forza di norme a carattere nazionale a carico
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  ad integrazione delle
          prestazioni curative previste dall'art. 25 della  legge  23
          dicembre  1978,  n. 833.   Altre prestazioni aggiuntive non
          comprese  nell'elenco  possono  essere   erogate   con   le
          modalita'  previste dall'art. 25, ultimo comma, della legge
          27 dicembre 1983, n. 730".