Art. 15. Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) sara' esclusa la possibilita' di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo; b) sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti; c) sara' confermata la possibilita' di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalita' previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
Nota all'art. 15: - La direttiva 92/27/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 55 del 16 luglio 1992. - Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, riguarda il recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali. L'art. 16 cosi' recita: "Art. 16 (Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali). - 1. Con decreto del Ministro della sanita' possono essere stabilite, nel rispetto delle direttive e raccomandazioni della Comunita' economica europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese disposizioni sull'etichettatura e sul confezionamento dei prodotti e sulle modalita' di prescrizione e di impiego".