Art. 15.
 
                    Etichettatura dei medicinali
                  per uso umano: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/27/CEE del Consiglio, del 31
marzo  1992,  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi   e   criteri
direttivi:
    a)  sara'  esclusa la possibilita' di riportare sulle etichette e
sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle  specificate  dallo
stesso decreto legislativo;
    b)  sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli
illustrativi  conformi  alla  previgente  disciplina  possano  essere
mantenute  in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere
sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;
    c) sara' confermata la possibilita' di apportare  modifiche  alla
disciplina  sull'etichettatura  e  sul  foglio  illustrativo  con  le
modalita' previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178.
 
          Nota all'art. 15:
             - La  direttiva  92/27/CEE  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 55 del 16 luglio 1992.
             -  Il  D.Lgs.  29  maggio  1991,  n.  178,  riguarda  il
          recepimento   delle  direttive  della  Comunita'  economica
          europea in materia di  specialita'  medicinali.  L'art.  16
          cosi' recita:
             "Art. 16 (Prescrizioni di carattere generale relative ai
          medicinali).  -  1.  Con decreto del Ministro della sanita'
          possono essere stabilite, nel rispetto  delle  direttive  e
          raccomandazioni    della   Comunita'   economica   europea,
          condizioni e prescrizioni di carattere generale relative  a
          tutti  i  medicinali  o  a  particolari gruppi di essi, ivi
          comprese    disposizioni    sull'etichettatura    e     sul
          confezionamento   dei   prodotti   e   sulle  modalita'  di
          prescrizione e di impiego".