Art. 16.
 
                     Pubblicita' dei medicinali
                  per uso umano: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/28/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, sulla pubblicita' dei  medicinali  per  uso  umano  sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
    a)   la   pubblicita'   presso   il   pubblico,  salvo  eccezioni
tassativamente indicate, dovra'  essere  preventivamente  autorizzata
dal  Ministero  della sanita', con procedure e modalita' che potranno
essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il  mezzo  e  che
terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;
    b)  saranno  stabiliti  i  casi in cui il messaggio dovra' essere
sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di
esperti prevista  dall'articolo  201  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie,  approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, della quale dovra' essere  disciplinata  la
composizione,  con la previsione di un numero di membri non superiore
a quindici;
    c) sara' confermato il divieto di pubblicita' presso il  pubblico
di  medicinali  erogati  con  onere  a  carico del Servizio sanitario
nazionale, fatte salve eventuali campagne di  vaccinazioni  approvate
dal Ministero della sanita';
   d)  la  disciplina della pubblicita' presso gli operatori sanitari
dovra'  contenere  norme  specifiche  sui  farmaci  vendibili   senza
presentazione di ricetta medica;
    e)  dovranno  essere  stabilite  le  condizioni  per i contributi
finanziari  delle  aziende  farmaceutiche  a  congressi  e   convegni
scientifici  attinenti,  anche  indirettamente,  ai  medicinali,  con
previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe  per  le
prestazioni  rese dal Ministero della sanita', ai sensi dell'articolo
5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
     f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio  scientifico
da   istituire   presso  ogni  azienda  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13
della direttiva;
    g) per i casi di infrazione  alla  disciplina  della  pubblicita'
presso  il  pubblico e presso operatori commerciali saranno previste,
oltre a sanzioni  di  carattere  penale,  conseguenze  amministrative
comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del
Servizio  sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo
per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.
 
          Nota all'art. 16:
             - La direttiva n. 92/28/CEE e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 55 del 16 luglio 1992.
             -  L'art.  201  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  cosi'
          recita:
             "Art.  201. - E' necessaria la licenza del prefetto, per
          la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi  altro  modo,
          concernente  ambulatori  o  case o istituti di cura medico-
          chirurgica o di assistenza ostetrica, case o  pensioni  per
          gestanti,  stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e
          fisioterapici.
             Prima di concedere  la  licenza  suddetta,  il  prefetto
          sentira' l'associazione sindacale dei medici giuridicamente
          riconosciuta competente per territorio.
             E'  necessaria la licenza del Ministro per l'interno per
          la pubblicita' a mezzo della stampa o  in  qualsiasi  altro
          modo,  concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle
          malattie,   specialita'   medicinali,   presi'di    medico-
          chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali
          od artificiali.
             La  licenza  e'  rilasciata  sentito  il  parere  di una
          speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro  per
          l'interno.
             Il  contravventore alle disposizioni contenute nel primo
          e terzo comma e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
          l'ammenda da lire duecentomila a lire unmilione".
             La misura dell'ammenda e' stata cosi' elevata  dall'art.
          3  della  legge  12  luglio 1961, n. 603, nonche' dall'art.
          113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
             - La  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  riguarda  le
          disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della  manovra di
          finanza pubblica 1991-1993.   L'art.  5,  comma  12,  cosi'
          recita:  "12.  Con  decreto  del Ministro della sanita', da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
          diritti spettanti al Ministero della sanita',  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico delle  operazioni  di  riferimento;  le  relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione, di informazione e di  educazione  sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti".