Art. 16. Pubblicita' dei medicinali per uso umano: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicita' dei medicinali per uso umano sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) la pubblicita' presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanita', con procedure e modalita' che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina; b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovra' essere sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della quale dovra' essere disciplinata la composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore a quindici; c) sara' confermato il divieto di pubblicita' presso il pubblico di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazioni approvate dal Ministero della sanita'; d) la disciplina della pubblicita' presso gli operatori sanitari dovra' contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica; e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni scientifici attinenti, anche indirettamente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita', ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva; g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicita' presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.
Nota all'art. 16: - La direttiva n. 92/28/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 55 del 16 luglio 1992. - L'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cosi' recita: "Art. 201. - E' necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico- chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici. Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentira' l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio. E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialita' medicinali, presi'di medico- chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali. La licenza e' rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per l'interno. Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire unmilione". La misura dell'ammenda e' stata cosi' elevata dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonche' dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. - La legge 29 dicembre 1990, n. 407, riguarda le disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993. L'art. 5, comma 12, cosi' recita: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti".