Art. 18.
 
            Produzione e commercializzazione di prodotti
                 a base di carne: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/5/CEE  del Consiglio, del 10
febbraio 1992,  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi  e  criteri
direttivi:
    a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;
    b) prevedere l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
    c)  stabilire le modalita' di collaborazione dei servizi sanitari
e veterinari competenti in base alle leggi regionali  ai  fini  degli
accertamenti dell'idoneita' degli stabilimenti;
    d)  prevedere  che  eventuali  norme  integrative e di esecuzione
siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo;
    e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1,  2  e
3,  del  testo  della  direttiva  77/99/CEE  allegato  alla  predetta
direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che  fabbricano  prodotti  a
base  di  carne  non  aventi  struttura  e  capacita'  di  produzione
industriale, secondo i seguenti criteri:
    1) per l'individuazione degli opifici oggetto  di  deroga  dovra'
farsi  riferimento alla quantita' di materia prima carnea lavorata in
un  anno,  da  individuarsi  nel  limite   massimo   di   cinquecento
tonnellate;  tale  limite  e'  ridotto  del  50  per  cento  per  gli
stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite  con  carne,
piatti  cucinati,  preparazioni  gastronomiche  e  simili  in  cui la
materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente  e  non
la componente essenziale del prodotto;
    2)  gli  opifici  di cui al numero 1) dovranno comunque essere in
possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e  B  della
citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:
     2.1) requisti indicati dall'allegato B, capitolo I;
     2.2)  requisiti  indicati  dall'allegato A, capitolo I, punto 2,
lettera g),  per  quanto  riguarda  i  rubinetti,  e  punto  11,  per
sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;
     2.3)  requisiti  indicati  dall'allegato A, capitolo I, punto 3,
relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie  prime  e  dei
prodotti  finiti;  in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi
vengano  effettuati  magazzinaggi,  dovra'  disporre  di   locali   o
dispositivi  per  il  magazzinaggio  se  del caso refrigerati, di cui
almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti;
     f)  prevedere  l'esclusione   dall'applicazione   della   citata
direttiva  77/99/CEE,  ai  sensi  dell'articolo 1, paragrafo 2, della
medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti  a  base
di  carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo
umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori  artigiani
che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.
 
          Note all'art. 18:
             -  La  direttiva  n.  92/5/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2a  serie
          speciale - n. 38 del 18 maggio 1992.
             -  La  direttiva  n. 77/99/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 26  del  31
          gennaio 1977.