Art. 18. Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute; b) prevedere l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione; c) stabilire le modalita' di collaborazione dei servizi sanitari e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli accertamenti dell'idoneita' degli stabilimenti; d) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo; e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del testo della direttiva 77/99/CEE allegato alla predetta direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacita' di produzione industriale, secondo i seguenti criteri: 1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovra' farsi riferimento alla quantita' di materia prima carnea lavorata in un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento tonnellate; tale limite e' ridotto del 50 per cento per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto; 2) gli opifici di cui al numero 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e B della citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti: 2.1) requisti indicati dall'allegato B, capitolo I; 2.2) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), per quanto riguarda i rubinetti, e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi; 2.3) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 3, relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi vengano effettuati magazzinaggi, dovra' disporre di locali o dispositivi per il magazzinaggio se del caso refrigerati, di cui almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti; f) prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata direttiva 77/99/CEE, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.
Note all'art. 18: - La direttiva n. 92/5/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 38 del 18 maggio 1992. - La direttiva n. 77/99/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 26 del 31 gennaio 1977.