Art. 19. Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega 1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacita' operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva 64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovra' farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantita' di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unita' alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantita' di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, sempreche' siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 13, secondo capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE; b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacita' operativa, dovra' farsi riferimento al mercato nazionale, purche' il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.
Note all'art. 19: - La direttiva n. 91/497/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 88 del 14 novembre 1991. - La direttiva n. 91/498/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 88 del 14 novembre 1991. - La direttiva 64/433/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 121 del 29 luglio 1964.