Art. 19.
 
                       Scambi intracomunitari
                 di carni fresche: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  delle  direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29
luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29  luglio  1991,  sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
    a)  per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei
laboratori di sezionamento  a  ridotta  capacita'  operativa  oggetto
della  deroga  di  cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva
64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovra' farsi
riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantita' di
capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unita' alla settimana e
per i laboratori di sezionamento ad una quantita'  di  materia  prima
carnea  non  inferiore alle sei tonnellate alla settimana, sempreche'
siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere  a), b), c) e  d)
dell'articolo   13,   secondo   capoverso,   della  citata  direttiva
64/433/CEE;
    b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione
relativo  agli  stabilimenti  di  macellazione  e  ai  laboratori  di
sezionamento  a ridotta capacita' operativa, dovra' farsi riferimento
al mercato nazionale, purche' il trasporto venga effettuato con mezzi
adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.
 
          Note all'art. 19:
             - La direttiva n. 91/497/CEE e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 88 del 14 novembre 1991.
             - La direttiva n. 91/498/CEE e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 88 del 14 novembre 1991.
             - La direttiva  64/433/CEE  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita' europee n. 121 del 29
          luglio 1964.