Art. 2.
 
                Criteri e principi direttivi generali
                      della delega legislativa
 
  1.   In  aggiunta  agli  specifici  criteri  e  principi  direttivi
contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli  indicati  in  altre
disposizioni  della  presente  legge,  i  decreti  legislativi di cui
all'articolo 1 saranno informati  ai  seguenti  princi'pi  e  criteri
generali:
    a)  le  amministrazioni  direttamente  interessate  provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative;
    b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e
ordinario  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e  l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
    c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
    d)  saranno  previste, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le  norme
penali  vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi,  nei  limiti,
rispettivamente,   dell'ammenda   fino  a  lire  duecento  milioni  e
dell'arresto fino a tre anni,  da  comminare  in  via  alternativa  o
congiunta,  e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento
di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno
previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di  attuazione
delle  direttive  ledano interessi generali dell'ordinamento interno,
individuati in base ai criteri ispiratori  degli  articoli  34  e  35
della  legge  24  novembre  1981,  n. 689; la pena dell'ammenda sara'
comminata  per  le  infrazioni  formali;  la  pena   dell'arresto   e
dell'ammenda  per  le  infrazioni  che espongono a pericolo grave o a
danno l'interesse protetto;
    e) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e  che  non
riguardino  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti per  l'adempimento
degli   obblighi   di   attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con  i  fondi  gia'
assegnati  alle  competenti  amministrazioni,  si provvedera' a norma
degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  osservando
altresi'  il  disposto  dell'articolo 11- ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362;
    f) i decreti legislativi assicureranno in ogni  caso  che,  nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il
termine della delega.
  2.  Con  l'entrata  in vigore del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20  giugno  1991,  sono
abrogate:
    a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, rela-
tive  agli  articoli  2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio,
del 19 novembre 1973, modificata  dalla  direttiva  76/434/CEE  della
Commissione, del 13 aprile 1976;
    b)  con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni
emanate in attuazione di direttive comunitarie:
    1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593,  relativo  alle
strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate
macchine per cantiere;
    2)  decreto  ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, relativo alle
strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di  determi-
nate macchine per cantiere;
    3)  decreto  legislativo  10  novembre  1991, n. 304, relativo ai
carrelli semoventi per movimentazione.
 
          Note all'art. 2:
             - La legge 9  marzo  1989,  n.  86,  contiene  le  norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari. L'art. 9 recita:
             "Art. 9  (Competenze  delle  regioni  e  delle  province
          autonome).    - 1. Le regioni a statuto speciale e le prov-
          ince autonome di Trento e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza  esclusiva,  possono  dare  immediata attuazione
          alle direttive comunitarie.
             2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le  province
          autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie  di
          competenza  concorrente,  possono  dare   attuazione   alle
          direttive  dopo  l'entrata  in  vigore  della  prima  legge
          comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
             3. La legge comunitaria o altra legge  dello  Stato  che
          dia   attuazione  a  direttive  in  materia  di  competenza
          regionale indica quali disposizioni di principio  non  sono
          derogabili  dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono
          sulle contrarie  disposizioni  eventualmente  gia'  emanate
          dagli   organi   regionali.  Nelle  materie  di  competenza
          esclusiva, le regioni a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  si  adeguano  alla  legge  dello Stato nei limiti
          della Costituzione e dei rispettivi statuti.
             4. In  mancanza  degli  atti  normativi  della  regione,
          previsti  nei  commi  1,  2  e  3  si  applicano  tutte  le
          disposizioni  dettate  per  l'adempimento  degli   obblighi
          comunitari  dalla  legge dello Stato ovvero dal regolamento
          di cui all'art. 4.
             5.  La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
          attivita'  amministrative  delle regioni, nelle materie cui
          hanno  riguardo  le  direttive,  attiene  ad  esigenze   di
          carattere  unitario,  anche  in  riferimento agli obiettivi
          della programmazione economica ed  agli  impegni  derivanti
          dagli obblighi internazionali.
             6.  Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con
          atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o,
          sulla base della  legge  comunitaria,  con  il  regolamento
          preveduto   dall'art.   4,   la  funzione  di  indirizzo  e
          coordinamento di cui al  comma  5  e'  esercitata  mediante
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il
          coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa  con  i
          Ministri competenti".
             -   Il   D.P.R.   24   luglio  1977,  n.  116,  riguarda
          l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge  22
          luglio   1975,   n.   382,   in  materia  di  delega  e  di
          trasferimento di funzioni statali alle  regioni  a  statuto
          ordinario.  L'art.  6,  primo  comma,  cosi'  recita: "Sono
          trasferite alle regioni in ciascuna delle materie  definite
          dal presente decreto anche le funzioni amministrative rela-
          tive   all'applicazione  dei  regolamenti  della  Comunita'
          economica  europea   nonche'   all'attuazione   delle   sue
          direttive  fatte  proprie  dallo Stato con legge che indica
          espressamente le norme di principio".
             - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca  modifiche  al
          sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano:
             "Art.  34  (Esclusione  della  depenalizzazione).  -  La
          disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai
          reati previsti:
               a) dal codice penale, salvo quanto disposto  dall'art.
          33, lettera  a);
               b)  dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio
          1978,  n.    194,  sulla  interruzione   volontaria   della
          gravidanza;
               c)  da  disposizioni  di legge concernenti le armi, le
          munizioni e gli esplosivi;
               d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
               e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata  con
          legge  26  febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica
          degli alimenti, salvo che per le  contravvenzioni  previste
          dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n.
          283;
               f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina
          degli  alimenti  per  la  prima  infanzia  e  dei  prodotti
          dietetici;
               g) dalla legge 10 maggio 1976, n.  319,  sulla  tutela
          delle acque dall'inquinamento;
               h)  dalla  legge  13  luglio 1966, n. 615, concernente
          provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
               i) dalla legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e  dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
          n.  185,   relativi   all'impiego   pacifico   dell'energia
          nucleare;
               l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
               m)  dalle  leggi relative ai rapporti di lavoro, anche
          per  quanto  riguarda  l'assunzione  dei  lavoratori  e  le
          assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
          art. 35;
               n)   dalle   leggi  relative  alla  prevenzione  degli
          infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
               o) dall'art. 108  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  e  dall'art. 89 del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
          570, in materia elettorale.
             Art.   35   (Violazioni  in  materia  di  previdenza  ed
          assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e  sono
          soggette  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in
          materia di previdenza ed  assistenza  obbligatorie,  punite
          con la sola ammenda.
             Per  le  violazioni  consistenti nell'omissione totale o
          parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-
          ingiunzione e' emessa, ai sensi dell'art. 18, degli enti ed
          istituti gestori delle forme di  previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai
          debitori  anche il pagamento dei contributi e dei premi non
          versati e  delle  somme  aggiuntive  previste  dalle  leggi
          vigenti a titolo di sanzione civile.
             Per  le  altre violazioni, quando viene accertato che da
          esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi  e
          premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con
          la  medesima  ordinanza  e dagli stessi enti ed istituti di
          cui al comma precedente.
             Avverso l'ordinanza-ingiunzione  puo'  essere  proposta,
          nel  termine  previsto dall'art. 22, opposizione davanti al
          pretore in funzione di giudice del lavoro. Si  applicano  i
          commi  terzo  e  settimo  dell'art.  22  e  il quarto comma
          dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e'  regolato  ai
          sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
          civile.
             Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24,
          25,  26,  28,  29  e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione
          forzata, quando non e' diversamente stabilito, e'  regolata
          dalle disposizioni del codice di procedura civile.
             L'ordinanza-ingiunzione  emanata  ai  sensi  del secondo
          comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca  legale  sui
          beni  del  debitore,  nei  casi  in cui essa e' consentita,
          quando l'opposizione non e' stata proposta ovvero e'  stata
          dichiarata  inammissibile  o  rigettata.  In  pendenza  del
          giudizio  di  opposizione  l'iscrizione   dell'ipoteca   e'
          autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo.
             Per  le  violazioni  previste  dal  primo  comma che non
          consistono nell'omesso o parziale versamento di  contributi
          e  premi  e  che  non sono allo schema connesse a norma del
          terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I  e
          II di questo capo, in quanto applicabili.
             La  disposizione  del  primo  comma  non si applica alle
          violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175  e
          246  del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
             Per la riscossione  delle  somme  dovute  ai  sensi  del
          presente   articolo,   nonche'   per   la  riscossione  dei
          contributi e dei premi non versati e delle  relative  somme
          aggiuntive  di  cui  alle leggi in materia di previdenza ed
          assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle
          forme di previdenza ed assistenza  obbligatorie,  osservate
          in  ogni  caso  le forme previste dal primo comma dell'art.
          18, possono  avvalersi,  ove  opportuno,  del  procedimento
          ingiuntivo  di  cui agli articoli 633 e seguenti del codice
          di procedura civile".
             - La  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  disciplina  il
          coordinamento  delle  politiche  riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia  alle   Comunita'   europee   e   l'adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  atti normativi comunitari.
          Gli articoli 5 e 21 cosi' recitano:
             "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale  di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  'Ministero  del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie', nel quale sono versate:
               a) le disponibilita' residue del  fondo  di  cui  alla
          legge  3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
               b) le somme erogate dalle istituzioni delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
               c)  le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
               d)  le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7;
             3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.
             "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando
          i  decreti  delegati  di  cui alla presente legge prevedano
          misure di intervento finanziario non contemplate  da  leggi
          vigenti  e  non  rientranti  nell'attivita' ordinaria delle
          amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede
          a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
             - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio.    L'art.  11-  ter,  comma  2,  cosi'
          recita:  "2.  I  disegni  di  legge  e  gli  emendamenti di
          iniziativa governativa  che  comportino  nuove  o  maggiori
          spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero del tesoro, sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
          e delle relative coperture, con la specificazione,  per  la
          spesa  corrente e per le minori entrate degli oneri annuali
          fino alla completa attuazione delle norme e, per  le  spese
          in  conto  capitale,  della  modulazione relativa agli anni
          compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere  complessivo
          in   relazione  agli  obiettivi  fisici  previsti.    Nella
          relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la
          quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la
          verifica tecnica in sede parlamentare secondo le  norme  da
          adottare con i regolamenti parlamentari".
             -  La  direttiva n. 91/368/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2a  serie
          speciale - n. 67 del 2 settembre 1991.
             -   Il   D.P.R.   21   luglio  1982,  n.  673,  riguarda
          l'attuazione  delle  direttive  CEE  n.   73/361   relativa
          all'attestazione  e  al  contrassegno  di  funi metalliche,
          catene e ganci e n. 76/434 per l'adeguamento  al  progresso
          tecnico della direttiva n. 73/361.
             -  La  direttiva n. 73/361/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335  del  5
          dicembre 1973.
             -  La direttiva n. 76/7341/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  n.  122  dell'8
          maggio 1976.