Art. 20.
 
         Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla
     commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di
                               delega.
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15
luglio  1991,  sara'  informata  ai  seguenti  principi   e   criteri
direttivi:
    a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana;
    b)  prevedere  la  emanazione  di un regolamento di esecuzione ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    c) stabilire le modalita'  di  collaborazione  con  il  Ministero
della  sanita' dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi
delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento  dell'idoneita'  dei
centri di spedizione e dei centri di depurazione.
 
          Note all'art. 20:
             -  La  direttiva n. 91/492/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2a  serie
          speciale - n. 88 del 14 novembre 1991.
             - Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi
          la nota all'art. 3.