Art. 20. Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega. 1. L'attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana; b) prevedere la emanazione di un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; c) stabilire le modalita' di collaborazione con il Ministero della sanita' dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai sensi delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.
Note all'art. 20: - La direttiva n. 91/492/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 88 del 14 novembre 1991. - Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi la nota all'art. 3.