Art. 21.
 
                 Animali di razza: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25
marzo 1991, deve avvenire  nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli
animali di razza, attraverso la istituzione di  libri  genealogici  o
registri anagrafici;
    b)  istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici
per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;
    c) prevedere il riconoscimento delle associazioni  di  allevatori
od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;
    d)  prevedere  i  criteri  di iscrizione o di registrazione degli
animali da  compagnia  nei  relativi  libri  genealogici  o  registri
anagrafici;
    e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali
di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
    f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali
di razza, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;
    g)  rispettare la liberta' di commercializzazione all'interno dei
Paesi comunitari degli animali di razza, nonche' di sperma, ovuli  ed
embrioni   dei   medesimi,   evitando  qualsiasi  discriminazione  in
relazione alla provenienza degli stessi,  fatti  salvi  i  motivi  di
ordine sanitario.
 
          Nota all'art. 21:
             -  La  direttiva n. 91/174/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2a  serie
          speciale - n. 41 del 30 maggio 1991.