Art. 22. Piante ornamentali: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorita' unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita'; b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe; c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie; d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
Nota all'art. 22: - La direttiva n. 91/682/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 31 del 23 aprile 1992.