Art. 22.
 
                Piante ornamentali: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  individuare  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste  una  autorita'  unica  e  centrale   responsabile   per   le
prestazioni concernenti la qualita';
    b)    individuare    organismi   abilitati   responsabili   della
conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
    c)  prevedere  un  controllo  ufficiale,  effettuato  almeno  per
sondaggio,  destinato  ad  accertare  che  siano  state rispettate le
prescrizioni e  le  condizioni  fissate  dalla  direttiva  stessa  ed
applicate le relative misure sanzionatorie;
    d)   prevedere  che  i  fornitori  autorizzati  di  materiali  di
moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire
che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
 
          Nota all'art. 22:
             - La direttiva n. 91/682/CEE e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 31 del 23 aprile 1992.