Art. 23.
 
           Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  individuare  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste  una  autorita'  fitosanitaria  unica  e  centrale   per   la
protezione  dei  vegetali  al  fine  del coordinamento e dei contatti
relativi alle questioni fitosanitarie;
    b) articolare e razionalizzare in ogni  regione  organicamente  i
servizi  fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove
procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;
    c) regolamentare le attivita' da espletare da parte degli  uffici
competenti   dell'autorita'   centrale  e  dei  servizi  fitosanitari
regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante";  della
libera  circolazione  dei  vegetali;  della  costituzione  delle zone
protette; della  registrazione  dei  produttori;  dei  controlli  nei
luoghi  di  produzione  e  nelle  fasi  di commercializzazione; della
definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.
 
          Nota all'art. 23:
             - La direttiva n. 91/683/CEE e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 31 del 23 aprile 1992.