Art. 24.
 
                              Zucchero
 
  1.  All'articolo  74 del decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modifiche:
    a)  nel comma 1, le parole: "in quantita' superiore a chilogrammi
10"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in  quantita'  superiore  a
chilogrammi   50";   le   parole:  "dello  zucchero,  dello  zucchero
invertito, del  glucosio  e  del  levulosio,  del  melasso  ed  altre
sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "del saccarosio,
escluso  lo  zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio"; le parole:
"a madre e tre figlie" sono sostituite dalle seguenti: "a madre e due
figlie";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  " 2. Delle due figlie, la prima deve essere  inviata,  a  cura  del
venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle
frodi  del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per
territorio. L'invio puo' avvenire a mezzo di raccomandata o  recapito
manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo,
al  rilascio.  La  seconda  figlia  accompagna la merce e deve essere
consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto.  La  madre  e'
trattenuta dal venditore o spedizioniere";
    c)  nei  commi  3 e 4, la parola: "speditore" e' sostituita dalla
seguente: "spedizioniere";
    d)  nel  comma  7,  le  parole:  "di  sostanze  zuccherine"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei prodotti sopramenzionati".
 
          Nota all'art. 24:
             -  Il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contiene le norme
          per la  repressione  delle  frodi  nella  preparazione  nel
          commercio  dei  mosti,  vini  ed  aceti.  L'art.  74,  come
          modificato, da ultimo, dalla presente legge, cosi' recita:
             "Art. 74. - 1. La circolazione, in quantita' superiore a
          chilogrammi 50, del saccarosio, escluso lo zucchero a velo,
          del glucosio e isoglucosio, anche in soluzione, e' soggetta
          in  tutto  il  territorio  dello  Stato   a   bolletta   di
          accompagnamento  da staccarsi, a cura del venditore o dello
          speditore, da appositi  libretti  a  madre  e  due  figlie,
          numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.
             2.  Delle  due  figlie,  la prima deve essere inviata, a
          cura del venditore o dello spedizioniere,  all'ufficio  per
          la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e
          delle  foreste,  competente  per  territorio.  L'invio puo'
          avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve
          avvenire non oltre il giorno successivo,  non  festivo,  al
          rilascio.  La  seconda  figlia  accompagna  la merce e deve
          essere  consegnata  dal  trasportatore  a  chi  riceve   il
          prodotto.   La   madre   e'   trattenuta  dal  venditore  o
          spedizioniere.
            3.   Detta  bolletta  deve  riportare  i  nominativi  del
          venditore, dello spedizioniere e di colui che  effettua  il
          trasporto  nonche'  il  codice  fiscale  od  il  numero  di
          partita' IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario,
          gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e  il
          suo  esatto  itinerario,  la  qualita'  e  la quantita' del
          prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio  massimo
          di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.
             4.   Il   venditore   o   spedizioniere  deve  accertare
          preventivamente l'effettiva identita'  del  destinatario  e
          del  trasportatore,  nonche' gli estremi di identificazione
          del mezzo di trasporto.
             4-  bis.  Quando  la  circolazione  dei  prodotti  sopra
          menzionati  concerne  esclusivamente  il loro trasferimento
          tra i magazzini principali  e  quelli  secondari  o  tra  i
          magazzini  centrali  ed  i  punti  di vendita di una stessa
          impresa di distribuzione, questa, in luogo  degli  obblighi
          previsti  dai  commi precedenti, e' tenuta all'emissione di
          un   documento   riepilogativo    settimanale    contenente
          l'indicazione  della  ragione  sociale,  di chi effettua il
          trasporto,   del   codice   fiscale,   del   nominativo   e
          dell'indirizzo del destinatario, della qualita' e quantita'
          dei  prodotti  e dell'identificazione del periodo in cui il
          trasporto e' stato effettuato. L'originale del documento e'
          trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda  copia
          vanno  inviate  rispettivamente al comune e all'ufficio per
          la repressione delle frodi competenti per  territorio,  nei
          termini  indicati  dal  comma 2. Al documento riepilogativo
          predetto sono applicabili le  disposizioni  del  successivo
          comma 9.
             5.  I  produttori,  gli  importatori  ed i grossisti dei
          prodotti di cui al comma  1  devono  tenere  aggiornato  un
          registro  di  carico  e scarico assoggettato all'imposta di
          bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima
          dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi
          tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto  in  cui  si
          verificano.
             6.  I  grossisti  che  effettuano  minuta vendita devono
          annotare sul registro di carico e scarico  ogni  operazione
          precisando nominativo e recapito dell'acquirente.
             7.    A    tutti    gli    utilizzatori   dei   prodotti
          sopramenzionati, ad eccezione di quelli  che  somministrino
          al  pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi
          a esercizi di vendita o somministrazione,  compresi  quelli
          artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e
          scarico  delle  materie prime, vidimato dall'ufficio per la
          repressione  delle  frodi  o  del  registro  modello   H-18
          vidimato  dall'UTIF, e' fatto obbligo di tenere un registro
          di carico a scarico con le stesse  modalita'  previste  dal
          comma  5  e  annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i
          quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate.
             8.  I  comuni  provvederanno ad inviare mensilmente agli
          uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle  ditte
          che  hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei
          registri di carico e scarico.
             9. Per coloro che praticano una contabilita' in base  al
          sistema  meccanografico  le iscrizioni sui registri possono
          essere  completate  settimanalmente.  In   tal   caso   gli
          interessati  devono  sottoporre a preventiva timbratura, da
          parte dei  comuni  competenti  per  territorio,  i  modelli
          preventivamente  numerati  del  tabulato  riepilogativo che
          intendono usare e devono esibirlo ad ogni  richiesta  degli
          organi di vigilanza.
             10.  I predetti registri devono essere conservati per un
          periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima
          registrazione e devono essere  esibiti  ad  ogni  richiesta
          degli addetti alla vigilanza.
             10-  bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi
          1, 2, 3  e  5,  fino  al  31  ottobre  1986  e'  consentito
          l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e
          vidimati  dall'ufficio  per  la repressione delle frodi del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste  competente  per
          territorio,  nonche'  delle  bollette di accompagnamento da
          staccarsi a cura del venditore dagli  appositi  libretti  a
          madre  e  due  figlie,  numerati  e  vidimati  dallo stesso
          ufficio.  Delle  due  figlie   la   prima   sara'   inviata
          all'ufficio  per  la  repressione  delle  frodi,  mentre la
          seconda accompagnera' la merce.
             10-ter.  Le  specialita'  medicinali   ed   i   prodotti
          dell'industria  farmaceutica  registri  presso il Ministero
          della  sanita'   sono   esonerati   dall'osservanza   delle
          disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4".