Art. 24. Zucchero 1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1, le parole: "in quantita' superiore a chilogrammi 10" sono sostituite dalle seguenti: "in quantita' superiore a chilogrammi 50"; le parole: "dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio"; le parole: "a madre e tre figlie" sono sostituite dalle seguenti: "a madre e due figlie"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio puo' avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre e' trattenuta dal venditore o spedizioniere"; c) nei commi 3 e 4, la parola: "speditore" e' sostituita dalla seguente: "spedizioniere"; d) nel comma 7, le parole: "di sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "dei prodotti sopramenzionati".
Nota all'art. 24: - Il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contiene le norme per la repressione delle frodi nella preparazione nel commercio dei mosti, vini ed aceti. L'art. 74, come modificato, da ultimo, dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 74. - 1. La circolazione, in quantita' superiore a chilogrammi 50, del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio, anche in soluzione, e' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio. 2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio puo' avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre e' trattenuta dal venditore o spedizioniere. 3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello spedizioniere e di colui che effettua il trasporto nonche' il codice fiscale od il numero di partita' IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualita' e la quantita' del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato. 4. Il venditore o spedizioniere deve accertare preventivamente l'effettiva identita' del destinatario e del trasportatore, nonche' gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto. 4- bis. Quando la circolazione dei prodotti sopra menzionati concerne esclusivamente il loro trasferimento tra i magazzini principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed i punti di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa, in luogo degli obblighi previsti dai commi precedenti, e' tenuta all'emissione di un documento riepilogativo settimanale contenente l'indicazione della ragione sociale, di chi effettua il trasporto, del codice fiscale, del nominativo e dell'indirizzo del destinatario, della qualita' e quantita' dei prodotti e dell'identificazione del periodo in cui il trasporto e' stato effettuato. L'originale del documento e' trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda copia vanno inviate rispettivamente al comune e all'ufficio per la repressione delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma 2. Al documento riepilogativo predetto sono applicabili le disposizioni del successivo comma 9. 5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano. 6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente. 7. A tutti gli utilizzatori dei prodotti sopramenzionati, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, e' fatto obbligo di tenere un registro di carico a scarico con le stesse modalita' previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate. 8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico. 9. Per coloro che praticano una contabilita' in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza. 10- bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 e' consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonche' delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sara' inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnera' la merce. 10-ter. Le specialita' medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registri presso il Ministero della sanita' sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4".