Art. 27.
 
                    Igiene e sicurezza del lavoro
 
  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  3,  della  legge 19
febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente
legge, si applicano anche alle  direttive  in  materia  di  igiene  e
sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese
nell'allegato A della legge stessa.
 
          Note all'art. 27:
             -  Per  l'art. 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992,
          n. 142, vedi la nota all'art. 5.
             - L'art. 43 della suindicata legge recita:
             "Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori  durante  il
          lavoro:    criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione delle
          direttive   del    Consiglio    89/3/91/CEE,    89/654/CEE,
          89/655/CEE,  89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
          e  90/679/CEE  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi  e
          criteri direttivi:
              a)  fissare  in  materia  di  sicurezza del lavoro e di
          prevenzione il rispetto dei livelli di protezione  previsti
          dalla  legislazione  nazionale,  ove  piu'  favorevoli alla
          sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
               b) fissare gli obblighi generali e le  responsabilita'
          per  l'attuazione  delle misure di sicurezza negli ambienti
          di lavoro e per l'osservanza delle condizioni  e  le  altre
          finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori;
               c)  definire  le  forme  organizzative  di sicurezza a
          livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori
          al processo prevenzionale;
               d) dettare le disposizioni generali  sull'impiego  dei
          mezzi personali di protezione;
               e)  indicare  le  caratteristiche  e  le  funzioni dei
          servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo
          altresi' la definizione  delle  competenze,  dei  requisiti
          professionali e delle responsabilita' del medico incaricato
          della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
               f)  dettare  le  misure  di  sicurezza  in presenza di
          condizioni particolari di rischio;
               g)  prevedere,  al  fine  di   assicurare   il   pieno
          raggiungimento  delle  finalita' di prevenzione e di tutela
          dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
               1)  il  necessario  coordinamento  tra   le   funzioni
          esercitate  dallo  Stato  e quelle esercitate nella materia
          dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie  locali,
          anche   al  fine  di  assicurare  unita'  di  indirizzi  ed
          omogeneita'  di  comportamenti  in  tutto   il   territorio
          nazionale  nell'applicazione  delle disposizioni in materia
          di sicurezza del lavoro;
               2)  che  i  competenti  enti  ed  istituzioni svolgano
          attivita' di  informazione,  consulenza  ed  assistenza  in
          materia  antinfortunistica e prevenzionale, con particolare
          riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite  la
          istituzione  di  specifici  corsi,  anche  obbligatori,  di
          formazione in detta materia;
               3) i criteri per la raccolta  e  l'elaborazione  delle
          informazioni  relative  ai  rischi  e  ai  danni  derivanti
          dall'attivita' lavorativa;
               4) che per  attivita'  lavorative  comportanti  rischi
          particolarmente  elevati,  da  individuare  con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          sanita', l'attivita' di vigilanza possa  essere  esercitata
          anche dall'ispettorato del lavoro;
               5)  che  le  interruzioni periodiche di cui all'art. 7
          della  direttiva  del  Consiglio  90/270/CEE,  nonche'   le
          prescrizioni  minime  di  cui  all'allegato  alla  medesima
          direttiva, siano espressamente definite e quantificate  nel
          decreto legislativo di attuazione.
             2.  Il  decreto  legislativo recante le norme necessarie
          per l'attuazione delle direttive  di  cui  al  comma  1  in
          materia  di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il
          lavoro deve  assicurare  il  mantenimento  dei  livelli  di
          protezione  piu'  favorevoli rispetto alla sicurezza e alla
          tutela  della  salute   dei   lavoratori   previsti   dalla
          legislazione italiana vigente.
             3.  In  deroga a quanto previsto nell'art. 1, il termine
          per l'emanazione  del  decreto  legislativo  di  attuazione
          delle  direttive di cui al comma 1 del presente articolo e'
          fissato in diciotto mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge".