Art. 4.
 
                 Attuazione di direttive comunitarie
                        in via amministrativa
 
 1.  Le  direttive  da  attuare  in  via amministrativa sono comprese
nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.
  2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre  1992
e  comunicati  immediatamente  in  copia integrale al Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.