Art. 5.
 
                     Accelerazione di procedure
 
  1.  Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle  seguenti:  "venti
giorni".
 
          Nota all'art. 5:
             -  La  legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  contiene le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria  per il 1991). L'art. 1, comma 3, e' modificato
          come segue: "Art. 1, comma 3.  -  Gli  schemi  dei  decreti
          legislativi  recanti  attuazione  delle  direttive comprese
          nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge  sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica perche' su di essi  sia  espresso,  entro  venti
          giorni   dalla   data  di  trasmissione,  il  parere  delle
          commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale
          termine i decreti sono emanati anche in mancanza  di  detto
          parere".