Art. 5. Accelerazione di procedure 1. Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".
Nota all'art. 5: - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, contiene le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991). L'art. 1, comma 3, e' modificato come segue: "Art. 1, comma 3. - Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere".