Art. 6. Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega 1. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.
Note all'art. 6: - La direttiva 91/263/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 49 del 27 giugno 1991. - La direttiva n. 86/361/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 217 del 5 agosto 1986. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. L'art. 14 cosi' recita: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco A allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".