Art. 6.
 
                      Apparecchiature terminali
               di telecomunicazioni: criteri di delega
 
  1.  Per  il  caso  di inosservanza delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo di  attuazione  della  direttiva  91/263/CEE  del
Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre
1992,  la  direttiva  86/361/CEE  del  Consiglio, del 24 luglio 1986,
recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14  della  legge  16
aprile  1987,  n.  183,  possono essere stabilite nel decreto stesso,
oltre a  sanzioni  amministrative  nell'ambito  dei  criteri  fissati
dall'articolo  2 della presente legge, misure cautelari e di confisca
nelle  ipotesi  previste  dall'articolo   3,   paragrafi   2   e   3,
dall'articolo  8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della
direttiva 91/263/CEE.
 
          Note all'art. 6:
             - La direttiva  91/263/CEE  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 49 del 27 giugno 1991.
             - La direttiva n. 86/361/CEE e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. 217 del 5
          agosto 1986.
             - La  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  disciplina  il
          coordinamento  delle  politiche  riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli  atti normativi comunitari.
          L'art. 14 cosi' recita:
             "Art. 14 (Conferimento  di  forza  di  legge  ad  alcune
          direttive).   - 1. Le norme contenute nelle direttive della
          Comunita'  economica  europea,   indicate   nell'elenco   A
          allegato  alla  presente  legge,  hanno  forza di legge con
          effetto dalla data di emanazione  del  decreto  di  cui  al
          comma 2.
             2.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, o del Ministro da lui delegato,  da  emanarsi  su
          proposta   dei   Ministri  competenti,  entro  dodici  mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  verranno
          stabilite  le norme di attuazione delle direttive di cui al
          comma 1".