Art. 7. Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) sara' prevista la nullita' di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva; b) alla Societa' italiana degli autori ed editori sara' affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore; c) saranno previste la facoltativita' ed onerosita' del deposito dei programmi per elaboratore; d) sara' previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonche' l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.
Nota all'art. 7: - La direttiva n. 91/250/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 49 del 27 luglio 1991.