Art. 7.
 
                   Tutela giuridica dei programmi
                 per elaboratori: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14
maggio 1991, deve avvenire nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi:
    a)  sara' prevista la nullita' di disposizioni contrattuali poste
in essere in violazione  di  disposizioni  attuative  della  predetta
direttiva;
    b)  alla Societa' italiana degli autori ed editori sara' affidata
la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro  pubblico
relativo ai programmi per elaboratore;
    c)  saranno previste la facoltativita' ed onerosita' del deposito
dei programmi per elaboratore;
    d) sara' previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro  di
programmi     per    elaboratore,    nonche'    l'importazione,    la
commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione  per  la
commercializzazione  dei  programmi  dei  quali  si sappia o si abbia
motivo di ritenere che  siano  abusivamente  duplicati  costituiscano
delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con
la  multa  da  lire  un  milione a lire dieci milioni; le stesse pene
saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi
unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione  o   elusione
arbitraria   dei  dispositivi  di  protezione  di  un  programma  per
elaboratore.
 
          Nota all'art. 7:
             - La direttiva n. 91/250/CEE e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 49 del 27 luglio 1991.