Art. 8.
 
                    Vigilanza su base consolidata
               degli enti creditizi: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva  92/30/CEE  del Consiglio, del 6
aprile 1992, dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi:
    a) disciplinare  il  "gruppo  creditizio"  in  conformita'  delle
definizioni  ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone
la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di  ordine
informativo, regolamentare ed ispettivo;
    b)  contenere  il  complesso  delle esclusioni del consolidamento
consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva;
    c) includere nella fattispecie  di  influenza  notevole,  di  cui
all'articolo   5,   paragrafo   4,   della  direttiva,  ai  fini  del
consolidamento  proporzionale  anche  la  detenzione  del   controllo
sull'assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo;
    d)  estendere  alla  violazione degli obblighi introdotti in base
alla direttiva le sanzioni penali ed  amministrative  previste  dalla
vigente  legislazione  nazionale  in materia di vigilanza consolidata
per le analoghe fattispecie;
    e) stabilire che  la  Banca  d'Italia  possa  concordare  con  le
autorita'  competenti  di  altri Paesi la ripartizione dei compiti in
ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata  dei  gruppi
creditizi operanti in piu' Paesi;
    f)   prevedere   il   recepimento   delle   norme   tecniche  con
provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati
nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  della  delega,   restano   ferme   le
disposizioni  contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e succes-
sive modificazioni, e nel decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
356,  per  quanto  compatibili  con  la  predetta  direttiva;  a tali
disposizioni  saranno  apportati  eventuali  aggiustamenti  volti  ad
evitare duplicazioni nei controlli.
 
          Note all'art. 8:
             -  La  direttiva  n. 92/30/CEE e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2a  serie
          speciale - n. 55 del 16 luglio 1992.
             -   La  legge  30  luglio  1990,  n.  218,  contiene  le
          disposizioni in materia di ristrutturazione e  integrazione
          patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.
             -  Il  D.Lgs.  20  novembre  1990,  n.  356, contiene le
          disposizioni per la ristrutturazione e  per  la  disciplina
          del gruppo creditizio.