Art. 9.
 
        Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega
 
  1.  L'attuazione  della  direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1991, deve avvenire nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri  direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle
armi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 18
aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio  1982,  n.
452:
    a)  istituire  su  richiesta  dell'interessato  la "carta europea
d'arma da fuoco", quale documento personale in cui  sono  indicati  i
dati  identificativi  delle  armi  da  fuoco  delle categorie B, C, D
dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia  e  quelle
per    uso   sportivo,   nonche'   gli   estremi   delle   prescritte
autorizzazioni, nulla osta o licenze,  di  cui  il  titolare  sia  in
possesso in conformita' alle disposizioni di legge o regolamentari in
vigore;
    b)  prevedere  che  il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta,
licenze in materia di armi a favore di cittadini  comunitari  avvenga
alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui
ai criteri indicati dalle lettere c) e d);
    c)  subordinare  l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco
delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a  favore  di
cittadini  comunitari  anche  al  preventivo  accordo  dello Stato di
residenza  laddove  lo  Stato  di  residenza  prevede  autorizzazione
preventiva all'acquisto;
    d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e
per  il  transito nello Stato, nonche' di quelle per il trasferimento
verso un altro Stato membro delle Comunita' europee di armi comuni da
sparo,  avvenga  con  l'osservanza  anche  delle  modalita'  previste
dall'articolo  11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della
possibilita' di concedere le autorizzazioni di  cui  al  paragrafo  3
dello  stesso  articolo  e  al  paragrafo  1  dell'articolo  12 della
direttiva medesima;
    e) stabilire che il trasferimento o il  transito  temporaneo  nel
territorio  nazionale  e il trasferimento verso un altro Stato membro
delle Comunita' europee di armi da caccia o sportive per  l'esercizio
della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano
essere  consentiti  anche  senza preventiva autorizzazione nei casi e
alle  condizioni  previsti  dall'articolo  12,  paragrafo  2,   della
direttiva,  prevedendo,  a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni
adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18  aprile  1975,
n. 110;
    f)  prevedere  che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative
disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
  2.  Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese
quelle relative alle modalita' di rilascio,  aggiornamento  e  tenuta
della  carta  europea  d'arma  da  fuoco, e quelle per il conseguente
adeguamento di disposizioni di attuazione  o  regolamentari  vigenti,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i  Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di
esecuzione relative allo scambio di informazioni  fra  le  competenti
autorita'  degli  Stati  membri  delle Comunita' europee e gli organi
dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  sono  stabilite  con
decreto del Ministro dell'interno.
  3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18
aprile  1975,  n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e  di  sei  per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta
valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157".
 
          Note all'art. 9:
             - La direttiva n. 91/477/CEE e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 2a serie
          speciale - n. 87 dell'11 novembre 1991.
             - La legge 18 aprile 1975, n.  110,  contiene  le  norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi,  delle  munizioni  e degli esplosivi. Si trascrive il
          testo dell'art. 6, cosi' come modificato dagli articoli 1 e
          2 della legge 16 luglio 1982, n. 452:
             "Art.  6.  -   E'   istituita,   presso   il   Ministero
          dell'interno,  la  commissione  consultiva  centrale  delle
          armi. La commissione si compone di un  presidente,  di  due
          rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della
          Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui
          uno  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cinque del Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di  cui
          quattro    in    rappresentanza   dei   settori   economici
          interessati, su designazioni plurime delle associazioni  di
          categoria  piu'  rappresentative,  di uno del Ministero del
          commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze,
          di cui uno della Direzione generale delle dogane e  l'altro
          del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  di tre esperti in
          materia  balistica  e  di  un  esperto  in  armi   antiche,
          artistiche, rare o comunque di importanza storica.
             Le   mansioni   di  segretario  sono  esercitate  da  un
          funzionario  della  Direzione   generale   della   pubblica
          sicurezza.
             Il  presidente  e  i  componenti  della commissione sono
          nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano  in
          carica  cinque  anni  e  possono  essere  riconfermati. Per
          ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
             In caso di assenza o di impedimento del  presidente,  ne
          esercita  le  funzioni  il componente effettivo annualmente
          delegato  dal  presidente;  in  caso  di   assenza   o   di
          impedimento  dei  componenti  effettivi, ne fanno le veci i
          supplenti.
             La  commissione  esprime  parere obbligatorio vincolante
          sulla catalogazione delle armi prodotte o  importate  nello
          Stato,   accertando  che  le  stesse,  anche  per  le  loro
          caratteristiche, non rientrino nelle categorie  contemplate
          nel  precedente  art.   1, nonche' su tutte le questioni di
          competenza del Ministero dell'interno, in ordine alle  armi
          e   alle   misure  di  sicurezza  per  quanto  concerne  la
          fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il
          commercio, l'importazione, l'esportazione,  la  detenzione,
          la  raccolta,  la  collezione,  il  trasporto e l'uso delle
          armi".
             - Gli articoli 15 e 16 della  citata  legge  n.  110/75,
          cosi' recitano:
             "Art.  15  (Importazione  temporanea  di  armi comuni da
          sparo).   - I cittadini italiani  residenti  all'estero,  o
          dimoranti  all'estero  per  ragioni  di  lavoro, ovvero gli
          stranieri   non   residenti   in   Italia,   sono   ammessi
          all'importazione   temporanea,  senza  la  licenza  di  cui
          all'art.  31  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza  18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo,
          ad uso sportivo o di caccia, a  condizione  che  tali  armi
          siano provviste del numero di matricola.
             Con  decreto del Ministro per l'interno, di concerto con
          i Ministri per gli  affari  esteri,  per  le  finanze,  per
          l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e
          per  il  turismo  e  lo  spettacolo,  da  pubblicarsi nella
          Gazzetta  Ufficiale,  sono  determinate  le  modalita'  per
          l'introduzione,  la  detenzione,  il  porto  e il trasporto
          all'interno  dello   Stato   delle   armi   temporaneamente
          importate nonche' il numero delle stesse.
             Ai  fini  della  presente  legge si considera temporanea
          l'importazione per  un  periodo  non  eccedente  i  novanta
          giorni.    Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto
          agli obblighi di cui al precedente art. 12.
             Chiunque  non  osserva  le  disposizioni   del   decreto
          ministeriale  di  cui  al  secondo  comma  e' punito con la
          reclusione da sei mesi a un anno e con  la  multa  da  lire
          ventimila a lire centomila.
             Art.  16  (Esportazione  di  armi).  -  Nelle operazioni
          concernenti le armi comuni da sparo di  cui  al  precedente
          art.  2  dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la
          visita doganale e il riscontro della Guardia di finanza.
             Il rilascio della licenza di polizia per  l'esportazione
          di  armi  di  ogni  tipo  e'  subordinato  all'accertamento
          dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni  di
          competenza di altre pubbliche amministrazioni.
             L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine
          di   novanta  giorni  dal  rilascio  della  licenza,  salvo
          l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare
          della licenza di polizia deve esibire all'autorita' che  ha
          rilasciato  la  licenza la bolletta di esportazione, ovvero
          copia  di  essa  autenticata   o   vistata   dall'autorita'
          medesima.
             Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma
          e'  punito a norma dell'art. 17 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e  successive
          modificazioni.
             Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col
          Ministro  per  l'interno,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
          Ufficiale, sono determinate  le  modalita'  per  assicurare
          l'effettiva  uscita  dal  territorio dello Stato delle armi
          destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare
          l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in
          Italia, di armi comuni da  sparo  per  uso  sportivo  o  di
          caccia.
             Con  decreto  del  Ministro  per  l'interno,  sentito il
          Ministro  per  i  beni  culturali,  da  pubblicarsi   nella
          Gazzetta  Ufficiale, sono determinate le modalita' relative
          alla temporanea esportazione di armi  antiche,  artistiche,
          rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre
          e scambi culturali".
             - Si trascrive il testo dell'art. 10, sesto comma, primo
          periodo,   della  citata  legge  n.  110/1975,  cosi'  come
          sostituito dall'art. 12, comma 8, del D.L. 8  giugno  1992,
          n.  306,  poi  modificato dalla presente: "La detenzione di
          armi comuni da sparo per fini diversi  da  quelli  previsti
          dall'art.  31  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da
          sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi  da
          caccia  resta  valido  il  disposto  dell'art. 37, comma 2,
          della legge 11 febbraio 1992, n.  157".
             - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, detta norme per  la
          protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il
          prelievo venatorio. L'art.  37, comma 2, cosi' recita:  "Il
          limite  per  la  detenzione  delle armi da caccia di cui al
          sesto comma dell'art. 10 della legge  18  aprile  1975,  n.
          110, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986,
          n.  85,  e dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
          e' soppresso".