Art. 9. Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio 1982, n. 452: a) istituire su richiesta dell'interessato la "carta europea d'arma da fuoco", quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonche' gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformita' alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore; b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c) e d); c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto; d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonche' di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunita' europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalita' previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilita' di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva medesima; e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunita' europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110; f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalita' di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorita' degli Stati membri delle Comunita' europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: "e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
Note all'art. 9: - La direttiva n. 91/477/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 87 dell'11 novembre 1991. - La legge 18 aprile 1975, n. 110, contiene le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Si trascrive il testo dell'art. 6, cosi' come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452: "Art. 6. - E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della Direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale della pubblica sicurezza. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. La commissione esprime parere obbligatorio vincolante sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente art. 1, nonche' su tutte le questioni di competenza del Ministero dell'interno, in ordine alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi". - Gli articoli 15 e 16 della citata legge n. 110/75, cosi' recitano: "Art. 15 (Importazione temporanea di armi comuni da sparo). - I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonche' il numero delle stesse. Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente art. 12. Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila. Art. 16 (Esportazione di armi). - Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della Guardia di finanza. Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo e' subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni. L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorita' che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorita' medesima. Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito a norma dell'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia. Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali". - Si trascrive il testo dell'art. 10, sesto comma, primo periodo, della citata legge n. 110/1975, cosi' come sostituito dall'art. 12, comma 8, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, poi modificato dalla presente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157". - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. L'art. 37, comma 2, cosi' recita: "Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e' soppresso".