Art. 3.
   La  dichiarazione  dei  terreni  e  dei  fabbricati  deve   essere
presentata  unitamente  alla  dichiarazione  dei  redditi del periodo
d'imposta 1992.
   La  dichiarazione  dei  terreni  e  dei  fabbricati  puo'   essere
presentata  anche  su  supporti magnetici e, ove previsto, attraverso
collegamento telematico. Con successivo decreto saranno stabiliti  il
contenuto  e  le  caratteristiche  tecniche  dei  supporti magnetici,
nonche' le modalita' per  l'invio  degli  stessi  all'amministrazione
finanziaria.