Art. 3. La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1992. La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati puo' essere presentata anche su supporti magnetici e, ove previsto, attraverso collegamento telematico. Con successivo decreto saranno stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, nonche' le modalita' per l'invio degli stessi all'amministrazione finanziaria.